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gennaio 2012

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NOTIZIARIO PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

Con riferimento al decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. Manovra Monti) si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle principali disposizioni che attengono alla materia previdenziale, con riserva di tornare sui singoli argomenti.

Al fine di rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico, sono state introdotte ri-levanti modifiche al nostro ordinamento previdenziale in ottemperanza agli impegni internazionali e con l’Unione Europea.

Pensione di vecchiaia

A

decorrere dal 1° gennaio 2012 vengono rivisti i re-quisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Nel 2012 il requisito anagrafico degli uomini viene ele-vato a 66 anni sia per i lavoratori dipendenti, sia per i lavora-tori autonomi; mentre il requisito anagrafico delle donne viene elevato a 62 anni per le lavoratrici dipendenti e a 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome.

Per queste ultime (lavoratrici del settore privato dipendenti ed autonome) è previsto inoltre un percorso di graduale allinea-mento all’età anagrafica prevista per gli uomini che si conclu-derà nel 2018, secondo la seguente progressione:

Anni Lavoratrici dipendenti Lavoratrici autonome

2012 62 anni 63 anni e 6 mesi 2014 63 anni e 6 mesi 64 anni e 6 mesi 2016 65 anni 65 anni e 6 mesi 2018 66 anni 66 anni

Tali requisiti potrebbero essere successivamente soggetti ad ulte-riori elevazioni in relazione agli incrementi della speranza di vita. In ogni caso nel 2021 l’età minima per l’accesso alla pensione di vecchiaia non potrà essere inferiore per tutti a 67 anni. Per quanto riguarda l’anzianità assicurativa il diritto alla pre-stazione è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Per i lavoratori che hanno iniziato l’at-tività dopo il 1° gennaio 1996 il conseguimento della pen-sione è subordinato all’ulteriore condizione che l’importo della stessa non sia inferiore ad 1,5 volte l’importo dell’as-segno sociale.

Tale requisito viene meno al compimento del 70° anno di età, sempreché sussista un’anzianità contributiva di almeno 5 anni.

Pensione anticipata

Q

uesta nuova prestazione sostituisce la pensione di an-zianità e consente di conseguire il diritto alla pen-sione con un’età inferiore rispetto a quella richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia ordinaria. L’accesso alla pensione anticipata è subordinato al possesso di un’anzianità contributiva nel 2012 di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, nel 2013 di 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne, e nel 2014 di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne.

Per i soggetti che accedono a questo trattamento prima di aver compiuto 62 anni di età sono previste forme di penalizza-zione sulla misura della prestazione.

In particolare sulla quota di trattamento relativa all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto a tale età (62 anni).

Per coloro che hanno maturato il primo accredito contribu-tivo successivamente al 1° gennaio 1996, e che dunque sono soggetti esclusivamente al sistema di calcolo contribu-tivo, il diritto alla prestazione è conseguito in presenza di un’età anagrafica di 63 anni e di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, sempreché l’importo del tratta-mento spettante non sia inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

Tali requisiti (sia quello anagrafico che quello relativo all’an-zianità contributiva) potrebbero essere soggetti ad ulteriori elevazioni in relazione agli incrementi della speranza di vita.

A

decorrere dal 1° gennaio 2012 partirà un percorso di graduale aumento delle aliquote contri-butive pensionistiche per i lavoratori au-tonomi agricoli (coltivatori diretti, co-loni e mezzadri, IAP) che si concluderà nel 2018 con il raggiungimento dell’ali-quota del 22% (oggi 20,30%) nelle zone normali e del 20% (oggi 17,30%) nelle zone montane e svantaggiate. L’aumento annuale previsto è pari allo 0,30% nelle zone normali ed allo 0,40%

nelle zone montane e svantaggiate. I lavoratori autonomi agricoli subi-ranno pertanto in termini di costo un aumento annuo che oscilla, a seconda della fascia di appartenenza, da € 24 a € 48 nelle zone normali, e da € 32 a € 64 nelle zone montane e svantaggiate. L’au-mento in questione deve essere appli-cato ad ogni unità attiva e comporta un costo complessivo di circa 18 - 20 mi-lioni di euro annui.

Vale la pena sottolineare che alla fine

del percorso non sussisterà più una dif-ferenza di contribuzione tra gli adulti e i minori di 21 anni (oggi pari a 2,5 % nelle zone normali e a 4,5 % nelle zone montane e svantaggiate) che quindi sa-ranno parificati.

Inoltre sarà sensibilmente attenuata la differenza contributiva tra coloro che operano in zona normale e coloro che operano in zona montana o svantaggiata (solo due punti percentuali di differenza nella contribuzione degli over 21 anni).

Aumentano i contributi dei lavoratori autonomi agricoli

Le novità della manovra Monti

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