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MARZO 2012

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NOTIZIARIO PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

V

iene semplificato il procedimento di interdizione al la-voro delle lavoratrici in gravidanza in presenza di parti-colari condizioni, al fine di superare la frammentazione di competenze fra amministrazioni diverse.

In particolare, l’intero procedimento di accertamento previsto per gravi complicazioni della gravidanza, viene ricondotto esclusivamente in capo alla ASL che, oltre ad accertare dal punto di vista medico le condizioni della lavoratrice richie-dente, dovrà anche emettere il provvedimento finale di auto-rizzazione/diniego all’astensione anticipata, precedentemente di competenza della Direzione Provinciale del Lavoro. Viene altresì stabilito che, nelle ipotesi di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino e nel caso in cui sia impossibile spostare la lavora-trice ad altre mansioni, l’astensione anticipata dal lavoro è ob-bligatoria, e non più, come in precedenza, a discrezione del-l’amministrazione competente.

I

nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ot-tenere un assegno a carico del Comune di residenza, per tredici mesi l’anno.

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i nuovi importi ed i limiti di reddito validi per l’anno 2012.

I nuovi importi sono stati rivalutati nella misura del 2,7%, pari alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertati dall’Istat nell’anno 2011. L’importo dell’assegno a favore dei nuclei familiari composti da 5 componenti, di cui almeno tre figli minori, è stato deter-minato in euro 135,43 mensili, mentre il valore dell’indica-tore del la situazione economica (ISE) è pari ad euro 24.377,39. Per i nuclei familiari composti da più persone l’Isee viene riparametrato.

Tale prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previ-denziali.

L’assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le do-mande e comunicare all’Inps i dati necessari per il pagamento.

P

er ogni figlio nato o per ogni mi-nore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano di altra indennità di maternità, è concesso dai comuni l’assegno di maternità di base. Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pub-blicati i nuovi importi ed i limiti di red-dito al fine di ottenere l’assegno di ma-ternità per la donna non lavoratrice, a seguito dell ’ incremento dell ’ indice ISTAT, che è risultato per il suddetto anno pari al 2,7%.

Pertanto, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affida-mento, avvenuti dal 1° gennaio al 31 di-

cembre 2012, l’importo è di € 324,79 mensili per complessivi € 1.623,95 (pari a 5 mensilità).

L’assegno di maternità viene corrisposto a condizione che il reddito familiare non sia superiore al valore Isee (l’indica-tore sulla situazione economica che tiene conto anche del patrimonio im-mobiliare e mobiliare) stabilito ogni anno.

Il limite di reddito da non superare per avere diritto a tale assegno, con riferi-mento ai nuclei familiari composti da t re component i , è aggiornato a € 33.857,51.

La domanda deve essere presentata al comune di residenza (anche se l’assegno sarà erogato dall’INPS) entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del fi-glio (o dalla data di ingresso del minore in famiglia).

Assegno di maternità per la donna che non lavora

Assegno per il nucleo familiare con più di tre figli

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO Astensione anticipata in caso di gravidanza

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