COVID-19, le disposizioni in materia di sanità animale e sicurezza alimentare

09/03/2020

La Direzione generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari e la Direzione generale per l'Igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute hanno diffuso, in data 2 marzo scorso, un documento concernente gli aspetti di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, che trovate in allegato.

Il documento ribadisce che allo stato attuale non risulta alcuna evidenza scientifica della trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico della malattia denominata COVID-19, dagli animali domestici all'uomo e attraverso gli alimenti.
Per quanto riguarda le attività veterinarie, di sicurezza alimentare, produttiva e zootecnica nelle zone soggette a restrizione per SARS-CoV-2, nella zona restrizione ("zona rossa") si prevedono: attività veterinarie che possono essere differite poiché intervengono sulla situazione di rischio limitato e attività veterinarie che non possono essere differite per motivi di rischio sanitario o per elevato impatto economico e di benessere ambientale.
Si precisa che queste disposizioni sono state emanate prima dell'entrata in vigore del Decreto del presidente del consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020.
Riteniamo quindi che, a maggior ragione, le attività veterinarie che non possono essere differite per motivi di rischio sanitario o per elevato impatto economico e di benessere ambientale vengano applicate, per estensione, a tutta la nuova zona definita dal Decreto di oggi 8 marzo e, dunque, per quanto riguarda il Piemonte, alle province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Alessandria e Asti.
Per quanto riguarda le attività produttive e zootecniche che non possono essere differite per il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale e gestionali il decreto individua:
a)     raccolta del latte
b)     raccolta delle uova dagli allevamenti e dai centri di imballaggio
c)     fornitura di alimenti per animali
d)     fornitura di prodotti di origine animale e materiale germinale ivi inclusi quelli provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea
e)     raccolta  e lavorazione dei sottoprodotti di origine animale
f)      fornitura di farmaci
g)     ricevimento e lavorazioni delle carcasse derivanti  da macellazioni speciali d'urgenza nell'ambito delle aree sottoposte a restrizioni di movimentazione
h)     gestione di reflui zootecnici ai fini del loro smaltimento
i)      gestione impianti di lavorazione / confezionamento di alimenti laddove non sussistano condizioni adeguate di stoccaggio
j)      gestione di impianti di lavorazione / confezionamento di alimenti deperibili
k)     accudimento e gestione degli animali presenti in impianti zootecnici e di ricovero.
Le disposizioni riguardano anche le movimentazioni da e verso le zone di restrizione SARS-CoV-2 di animali, ivi inclusi quelli provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, che non possono essere differite per il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale  e gestionali, quali:
a)     spostamento di animali da vita e da macello finalizzato a evitare il sovraffollamento delle strutture nel rispetto e tutela del benessere animale
b)     movimentazione di pulcini da incubatoi
c)     cattura dei cani vaganti recupero di cani / gatti e altri animali feriti
d)     macellazione di animali, comprese quelle d'urgenza.
Siamo in attesa di ricevere ulteriori informazioni al riguardo, che sarà nostra cura trasmettervi con tempestività.


In Allegato