Beni concessi in godimento ai soci o ai familiari, la comunicazione slitta al 30 ottobre

18/04/2014

Venerdì 18 Aprile 2014

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 54581/2014 del 16 aprile 2014, sono stati modificati i termini dell’invio della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nei confronti dell’impresa. Il nuovo termine, stabilito a regime, viene fissato al 30 ottobre di ogni anno anziché al 30 aprile per agevolare l’adempimento da parte dei contribuenti, prevedendo una tempistica successiva alla dichiarazione dei redditi.

L’obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari sussiste nel caso in cui emerga un reddito (tassato tra i redditi diversi art. 67 del TUIR), pari alla differenza tra il valore di mercato del diritto in godimento e il corrispettivo pattuito.

Il nuovo termine opera a partire dalla comunicazione relativa all’anno 2013 che andrà presentata entro il 30 ottobre 2014. Lo stesso termine vale anche per la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni ricevute nel 2013.