Modifiche alla disciplina TASI e TARI

18/04/2014

Venerdì 18 Aprile 2014

Con il Decreto Legge n. 16/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014 sono state apportate diverse modifiche alla normativa delle imposte locali TASI (Tassa sui servizi comunali) e TARI (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti) che concorrono, insieme all'IMU, a costituire il nuovo tributo comunale IUC (Imposta unica comunale).

In particolar modo, l'art. 2, c.1 , lett. f) del provvedimento, intervenendo sul presupposto impositivo della TASI (art. 1, c. 669 della Legge di stabilità 2014) precisa, in modo inequivoco, che l'imposta non si applica, in ogni caso, per i terreni agricoli. Risultano, pertanto, soggetti al tributo i fabbricati (compresi i fabbricati rurali strumentali e abitativi) e le abitazioni principali, nonché le aree edificabili. La nuova versione del comma 669 non prevede più la categoria delle aree scoperte che aveva ingenerato non poche difficoltà interpretative visto che per la TASI, al fine dell'individuazione della base imponibile, si rinvia alla disciplina dell'IMU. E' proprio il rinvio all'IMU contenuto nel nuovo comma 669, anche ai fini dell'individuazione degli immobili soggetti alla tassa: "come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, consente di ritenere applicabile anche in materia di TASI la c.d. "fictio iuris" di cui all'art. 13, c. 2, del D.L. n. 201/2011 (Disciplina IMU), che a sua volta rinvia all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/92 (ex ICI), secondo i quali non si considerano aree edificabile quelle possedute e condotte dagli IAP e coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola, che svolgono direttamente le attività agricole ex art. 2135 del c.c.

L'art. 1 del D.L. n. 16/2014 integra la disciplina della TASI in ordine alla misura delle aliquote TASI per il 2014, ai mezzi di pagamento del tributo e ad alcune categorie di immobili esenti dalla tassa.

Più in dettaglio:

a) per il 2014, i Comuni, nella determinazione delle aliquote possono superare i limiti stabili a regime per i quali la somma delle aliquote IMU e TASI non possono superare il limite massimo previsto per l'IMU (10,6 per mille), fino ad un ulteriore 0,8 per mille, a condizione che l'aumento sia utilizzato per finanziare detrazioni d'imposta o altre misure per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate, in modo che il carico d'imposta della TASI sia equivalente a quello IMU sugli stessi immobili (evidentemente dell'IMU relativa agli anni precedenti perché dal 2014 l'IMU non è più dovuta sulle abitazioni principali). In breve, i Comuni potranno aumentare le aliquote IMU più TASI fino all'11,4 per mille per tutte le categorie di immobili soggette al doppio tributo, mentre per le abitazioni principali l'aliquota TASI già disposta per il 2014 al 2,5 per mille potrà essere aumentata fino al 3,3 per mille.

Resta fermo, tuttavia, il disposto di cui all'art. 1, comma 678 , della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) in base al quale per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota massima della TASI non può eccedere la misura dell'1 per mille che rappresenta l'aliquota base dello stesso tributo. Si ricorda che tali immobili sono esclusi definitivamente dall'IMU;

b) sono esclusi come modalità di pagamento della TASI i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale per cui il pagamento andrà effettuato utilizzando il Modello F.24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale. Il pagamento della TASI e della TARI è effettuato in due rate semestrali in modo anche differenziato, ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno;

c) è disposta l'esenzione dalla TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché per gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalla regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e loro consorzi e dagli enti del servizio sanitario nazionale. Sono richiamate, inoltre, le esenzioni già previste per l'ICI e per l'IMU, di cui all'art. 7, c. 1, lett. b), c), d), e) f) ed i) del D. Lgs. n. 504/92. Non è richiamata la lett. h) che riguarda i terreni agricoli nelle aree montane e di collina proprio perché, come suddetto, per i terreni agricoli, a prescindere dal luogo di ubicazione, è disposta l'esclusione dal tributo.

Per quanto riguarda la TARI, viene modificato il comma 649 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 nel senso che nel caso l'impresa provveda direttamente allo smaltimento dei rifiuti speciali (anche se assimilati) la relativa superficie non è assoggettabile alla tassa.