Rivalutazione degli estimi catastali dei redditi dominicali e agrari

25/05/2016

In modifica dell’art. 1, c. 512, della legge n. 228/2012 (legge di Stabilità per il 2013), e del successivo art. 7 del D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014 (c.d. decreto “Campolibero”), è stabilità a regime, a partire dal periodo d’imposta 2016, l’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari dei terreni (già da rivalutare, rispettivamente, dell’80 e del 70 per cento) nella misura del 30 per cento, salvo che siano posseduti e condotti da IAP e CD, iscritti alla previdenza agricola. Le istruzioni ai quadri RA delle dichiarazioni Unico 2016 rendono operativa l’esclusione della rivalutazione del 30 per cento in capo agli IAP e CD, per i quali ricorrono le predette condizioni, già a partire dalla determinazione degli acconti per l’anno 2016. In ordine, invece, alle rivalutazioni da operare per l’anno 2015 (Mod. Unico 2016), del 30 per cento per i redditi dominicali ed agrari dei terreni non posseduti e condotti da da IAP e CD, ovvero del 10 per cento per i redditi dei soggetti IAP e CD, iscritti alla previdenza agricola, le istruzioni al Mod. Unico SP 2016 (società di persone) ricordano che “La suddetta rivalutazione deve essere invece operata con l’aliquota del 10 per cento sui redditi derivanti da terreni agricoli, F, posseduti e condotti da società aventi la qualifica di imprenditori agricoli professionali (IAP). La rivalutazione del 10 per cento sul reddito agrario si applica alle società aventi la qualifica di IAP, indipendentemente dalla proprietà del terreno. Nell’ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente, la minore rivalutazione del 10 per cento è operata sia sul reddito dominicale che sul reddito agrario”.