Novità per la Ppc

26/05/2016

La legge di Stabilità 2016 ha esteso i benefici fiscali in materia di imposte sui trasferimenti (aliquota catastale dell’1% e misura fissa delle imposte di registro ed ipotecaria, anziché del 15% di registro), previsti per gli acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di IAP e CD, iscritti nella previdenza agricola, di cui dall’art. 2, c. 4-bis, del D. L. n. 194/2009 convertito in Legge n. 25/2010 (ex PPC) , anche agli acquisti effettuati dal coniuge e dai parenti in linea retta dei medesimi, purché proprietari di terreni agricoli e conviventi. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 12/E/2016, in risposta a un apposito quesito, ha chiarito che “in considerazione del dettato normativo deve ritenersi che per il coniuge e i parenti in linea retta l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale non sia necessaria per l’accesso alle agevolazioni in parola”. Resta ferma, tuttavia, l’applicazione delle cause di decadenza dall’agevolazione, previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 228/2001 e, di conseguenza, si decade dalla stessa qualora prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di trasferimento, vengano alienati volontariamente i terreni ovvero venga cessata la coltivazione degli stessi, salvo che per i casi ivi previsti.