Esenzione IMU per i terreni agricoli

26/05/2016

A partire dal 1° gennaio 2016 l’IMU non è più dovuta sui terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Contestualmente, sono abrogate le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1 a 9 bis, del D.L. n. 4/2015 convertito in L. n. 34/2015, che hanno caratterizzato l’applicazione dell’IMU per i terreni agricoli a valere per gli anni 2014 e 2015 e, per le quali, si è in attesa delle decisioni della Corte costituzionale in ordine al vaglio della loro legittimità, dopo il rinvio operato dal TAR del Lazio con Ordinanza n. 14156/2015. Per tutti gli altri terreni agricoli, per i quali non può essere invocata l’esenzione, in carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui sopra (mancanza della qualifica IAP/CD o dell’iscrizione alla previdenza agricola, assenza del possesso e della conduzione diretta), torna comunque operativo il precedente perimetro di esenzione, valevole fino all’anno 2013, che prevede l’esenzione dall’imposta municipale, ex art. 7, c. 1, lett. h), del D. Lgs. n. 504/92, dei terreni ubicati nei comuni individuati dalla circolare del Min. Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. In breve, l’IMU risulta ancora dovuta, con il moltiplicatore pari a 135, per i terreni agricoli dati in affitto o comodato, ancorché sia il locatore/comodante che l’affittuario/comodatario rivestano entrambi la figura di IAP o CD, ovvero per i terreni posseduti da soggetti non IAP o CD che li coltivano direttamente e che non ricadono nei comuni elencati nella citata circolare n. 9/93.
Ciò premesso, con apposita nota di risposta, Prot. 20535/2016, ad alcuni quesiti proposti da Confagricoltura, il Dipartimento delle Finanze del MEF- Direzione Legislativa Tributaria e Federalismo Fiscale, ha chiarito che l’esenzione contenuta nella legge di Stabilità 2016 trova applicazione anche nei confronti dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto i quali risultano proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare, in quanto risultano soddisfatti entrambi i requisiti richiesti dalla norma del possesso e della conduzione del terreno agricolo, in capo al familiare coadiuvante, nonché dell’iscrizione negli appositi elenchi previdenziali del nucleo familiare del capo- azienda, ex art. 11 della legge n. 9/1963. È stata, altresì, data conferma dell’operatività della norma agevolativa a favore delle società agricole in possesso della qualifica di IAP, ex art. 1, c. 3, del D.lgs. n. 99/2004 (società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile) e dei soci persone fisiche, in possesso delle qualifiche di IAP e CD, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a coltivare i fondi attraverso una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ex art. 9 del D. Lgs. n. 228/2001.