Imprenditore Agricolo Professionale (Iap): come si qualifica la “prevalenza”

07/12/2017

In materia di commercializzazione di prodotti di terzi senza ulteriori lavorazioni, la Regione Emilia Romagna ha fornito un parere giuridico in cui si è affermato che tale attività non pregiudica l'esercizio esclusivo dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., purché si rispettino i requisiti della vendita diretta, primo fra tutti quello della prevalenza. Quest'ultima può essere calcolata utilizzando i seguenti criteri:

se i prodotti venduto appartengono allo stesso comparto merceologico, il confronto sarà effettuato in termini quantitativi;se i prodotti appartengono a categorie diverse, il confronto sarà effettuato in base al valore.