Disoccupati e cassintegrati possono lavorare in agricoltura senza perdere il diritto alle prestazioni

30/06/2020

L’Inps, con la circolare 76 del 23 giugno scorso, ha precisato che l’articolo 94 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che, in relazione all’emergenza epidemiologica, i percettori di ammortizzatori sociali - limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa - nonché i percettori di indennità NASpI e DIS-COLL e di Reddito di cittadinanza, possano stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
In ragione della previsione di cui all’articolo 94 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 – ricorda l’Inps nella circolare -  i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, invece, in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.
Pertanto, qualora i beneficiari delle suddette indennità di disoccupazione stipulino con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di cui sono titolari non verranno né sospese né abbattute ed inoltre i beneficiari non decadranno dal diritto alle stesse.
I 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Inpa – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello NASpI-Com) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, presta attività lavorativa.
La contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.