Agricoltura biologica

Le modifiche apportate alle norme di avvicendamento nell'agricoltura biologica previste dal Decreto Ministeriale 6793 del 18 luglio 2018 sono state ulteriormente modificate dal Decreto 3757 del 9 aprile 2020.

Il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento consente il mantenimento se non l'incremento della fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie.

La norma in vigore grazie al Decreto 3757 del 9 aprile 2020 prevede che:

In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di al - meno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.

In deroga a quanto riportato al comma 2 i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, a coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.

Il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa. Su questo argomento la Regione Piemonte ha inviato la nota tecnica, supportata dall'Ente Risi consultabile negli allegati.

Gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.

Le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

In tutti i casi sopra esposti, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.

Le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili.

Sono escluse le coltivazioni legnose da frutto.

Ogni operatore deve attestare la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie con una dichiarazione ai sensi dell'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile. Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che riguardano, se del caso, ciascun singolo impiego: relazione tecnico agronomica; certificato di analisi del terreno; relazione fitopatologica; carta dei suoli; bollettini meteorologici e fitosanitari; modelli fitopatologici previsionali; registrazione delle catture su trappole entomologiche.

Possono essere utilizzati in agricoltura biologica, se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti industriali, i seguenti prodotti: a. letame; letame essiccato e pollina; effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico compostato; effluenti liquidi di allevamento; digestati da biogas contenenti sottoprodotti di origine animale o digestati con materiale di origine vegetale o animale di cui all'allegato I del regolamento n. 889/2008.

Il termine «allevamento industriale» si riferisce ad un allevamento in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento; gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.

Il nuovo DM 9 aprile 2020 nr. 3757 contiene anche norme legate alle deroghe riguardanti l'allevamento del bestiame e , riguardo l'impiego delle vitamine A, D ed E l'autorizzazione all'uso di queste vitamine nell'alimentazione dei ruminanti è concessa solo se nell'ambito nel piano di gestione dell'unità di allevamento biologico e se è supportata da una attestazione rilasciata dal parte del veterinario aziendale. Inoltre viene eliminata la competenza di concessione dell'autorizzazione all'uso delle vitamine A, D ed E alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti, che rimane in capo esclusivamente al Mipaaf.

Il recente D.M.3757 del 9 aprile 2020 dispone che non siano soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio i prodotti elencati nell'Allegato 2 al Decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 (esempio: propoli, bicarbonato di sodio, preparati biodinamici, oli vegetali, alimentari, lecitina, aceto, sapone di Marsiglia, calce viva, eccetera come consultabile nell'allegato a questa sezione), purché impiegati come corroboranti o potenziatori della resistenza delle piante. I singoli componenti dei prodotti commercializzati devono essere indicati nelle etichette che quindi dovranno contenere indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d'uso, oltre ai dati del produttore, ecc. e non possono essere riconducibili alla definizione di prodotto fitosanitario. I corroboranti non possono essere commercializzati con denominazione di fantasia.

Infine, il nuovo DM, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, il nuovo DM 9 aprile 2020 prevede che sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica debba essere riportato il codice identificativo attribuito dall'Organismo di controllo all'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ...».

Anche il nuovo Decreto è consultabile in uno degli allegati.
Nota tecnica della Regione Piemonte sull'avvicendamento del Riso in Agricoltura Biologica
Regolamento uso rame

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il Reg. UE 1981/18 che rinnova l'approvazione delle sostanze attive “Composti di rame”, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Gli Stati membri possono decidere, in particolare, di fissare un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame.
I nuovi limiti previsti possono influire sull’efficace azione fitosanitaria soprattutto per le colture in produzione biologica. Si forniscono le prime indicazioni a cui si dovranno attenere gli Stati Membri per l’applicazione del regolamento al livello nazionale Scarica il regolamento.
Banca dati sementi biologiche

Si ritiene utile informare che il Mipaaft ha pubblicato il 28 dicembre scorso una circolare relativa all’entrata in vigore delle procedure di utilizzo della Banca Dati delle Sementi Biologiche (BDSB).
Il suddetto sistema informatico – con decorrenza dal 1° gennaio 2019 - è reso operativo ai fini dell’applicazione degli artt. 4 (Registrazione dei fornitori e delle disponibilità) e 6 (Procedura di gestione della BDS e di rilascio della deroga) del D.M. 24 febbraio 2017, n. 15130 relativamente all’inserimento delle disponibilità alla vendita di sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da unità produttive in conversione da parte delle ditte sementiere, vivaistiche e dei fornitori di tali materiali anche se esterni al sistema di certificazione delle produzioni biologiche.
Inoltre la BDSB – con decorrenza dal 1° febbraio 2019 - è resa operativa ai fini dell’applicazione degli artt. 5 (Condizioni per il rilascio della deroga), 7 (Attività degli Organismi di controllo) e 8 (Relazione di sintesi e dati statistici) del Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2017 n. 15130.
In merito al rilascio della deroga all’utilizzo delle sementi non biologiche si sottolinea che per tutto il mese di gennaio sarà gestito con le vecchie modalità, così come gli adempimenti degli OdC saranno quelli previsti dal vecchio ordinamento.
Proroga termine di presentazione dei programmi annuali di produzione

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo con Decreto del 30 gennaio 2020 ha prorogato al 15 maggio 2020 il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione, individuati ai sensi dell'art. 2 del DM 18321/2012.
Lettera al Mipaaft sulle problematiche in agricoltura biologica

Si ritiene utile informare che la Confederazione ha inviato una lettera al Mipaaft per la risoluzione di alcune problematiche specifiche per l’agricoltura biologica segnalate dalle strutture regionali e provinciali. In particolare sono stati chiesti chiarimenti sull’applicazione delle procedure della Banca Dati delle sementi biologiche, del PAP, nonché sulla gestione delle non conformità.
Banca dati fertilizzanti in agricoltura biologica

La questione delle "certezze" sulla possibilità di impiego dei mezzi tecnici in agricoltura biologica, in coerenza con le disposizioni comunitarie e nazionali, la rappresenta una delle tematiche di maggior rilievo per gli operatori agricoli e le ditte produttrici, nonché un elemento di chiarezza per i consumatori.