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ottobre 2013

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CALCOLO

DEL PREMIO GREENING

Il regolamento prevede poi un’opzione rile-vante per il calcolo del premio di inverdi-mento nel caso in cui si opti per la conver-genza (anche parziale) dei pagamenti dal 2015 al 2019. In poche parole è possibile che il premio di greening sia calcolato: a. Suddividendo linearmente il budget per tutte le superfici dichiarate con pagamento di base.

b. In proporzione al 30% del pagamento di base del singolo beneficiario (differenziato in virtù della convergenza).

E’ evidente che, nel primo caso, a fronte dei medesimi impegni di inverdimento (diversi-ficazione dei seminativi, non riconversione dei pascoli permanenti e creazione delle “aree a focus ecologico”) il premio è indiffe-renziato e si aggirerebbe intorno ai 100 eur/ha. Nel secondo caso invece il premio sa-rebbe proporzionale al pagamento di base e quindi sarebbe anche (stiamo parlando di casi di applicazione di convergenza) colle-gato ai pagamenti storici ricevuti in passato. La seconda opzione, quindi, limita ancora di più il potenziale redistributivo della riforma accentuando invece la tutela dei pagamenti storici già garantita dalle modalità di “con-vergenza”.

PAGAMENTO DI BASE

Il pagamento di base disaccoppiato rimane la principale forma di pagamento diretto atti-vato dal regime. La percentuale di budget ad esso attribuibile deriva in pratica dalle scelte precedenti. Oltre alle opzioni di regionaliz-zazione e di convergenza sopra descritte, vi sono alcuni aspetti che richiederanno una scelta nazionale ed in particolare:

in via generale ottengono diritti disaccop-piati nel 2015 gli agricoltori che nel 2013

hanno beneficiato di pagamenti diretti. Tut-tavia gli Stati membri possono anche ammet-tere:

— Gli agricoltori che nel 2013 non avevano presentato domanda ma producevano orto-frutta, piante ornamentali o coltivavano vite; — Gli agricoltori che nel 2014 hanno rice-vuto un titolo dalla riserva;

— Tutti coloro che possono dimostrare che al 15 maggio 2013 svolgevano un’attività agricola.

Lo Stato membro può poi limitare i diritti di-saccoppiati assegnati ai beneficiari nel primo anno ed in particolare si può decidere che: a. Se il numero di ettari dichiarati supera del 35% gli ettari dichiarati nel 2009, i nuovi ti-toli possono essere limitati al 135% o al 145% dei titoli dichiarati nel 2009; b. Si possono ridurre, con dei coefficienti, i ti-toli assegnati sulle superfici a foraggere per-manenti;

c. Si possono escludere dall’assegnazione di diritti le superfici oggi ammissibili, che nel 2013 erano vitate o erano destinate a colture sotto serra.

E’ evidente che queste opzioni possono agire sul piano soggettivo od oggettivo per limitare l’assegnazione di nuovi diritti disaccoppiati.

SELETTIVITÀ DEI BENEFICIARI

Un’ulteriore caratteristica della riforma dei pagamenti diretti è la maggiore selettività. Vi sono vari aspetti che saranno demandati agli Stati membri per modulare questa selettività. Ecco sinteticamente le opzioni a disposi-zione degli Stati membri.

AGRICOLTORI ATTIVI

I pagamenti diretti saranno destinati solo agli “agricoltori attivi”, una definizione che andrà completata dalle seguenti tre precisa-zioni a livello nazionale. In particolare, il re-golamento stabilisce che non sono agricol-tori attivi i soggetti che:

- non praticano una minima attività agricola definita dagli Stati membri sulle superfici na-turalmente adatte alla coltivazione o al pa-scolo

- risultano dediti ad una delle attività indi-cate in una specifica lista (aeroporti, ferrovie, impianti sportivi etc.). A questa “lista nera” (black list) lo Stato membro può aggiungere altri soggetti/attività simili a quelli indicati nel regolamento da escludere dai pagamenti diretti.

- che svolgono un’attività agricola trascura-bile rispetto alla propria attività economica complessiva.

Gli stati membri dovranno infine stabilire la soglia dei pagamenti diretti al di sotto della

quale non si applicherà il requisito di “agri-coltore attivo”, soglia che non potrà superare il limite di 5mila euro.

SI impone qualche considerazione sulle op-zioni in materia di definizione di “agricoltore attivo” affidate agli Stati membri.

In assenza di determinazione dello Stato membro, sarebbero esclusi dai pagamenti di-retti unicamente i soli soggetti indicati nella “lista nera” riportata nel regolamento. Lo Stato membro può aggiungere soggetti con attività simili a quelle indicate nella black list. Soprattutto può aggiungere agli “esclusi dalla Pac” una serie di soggetti la cui attività agricola è trascurabile rispetto a quella com-plessiva. Qui si tratta di decidere se optare per individuare questi soggetti con attività agricola non rilevante. La scelta può portare ad escludere imprese agricole anche effi-cienti, competitive e anche di una certa di-mensione economica, solo perché esse deter-minano un giro di affari (dovrebbe essere questo il parametro di valutazione, ma po-trebbe essere anche il reddito, il tempo di la-voro…) nettamente inferiore a quello com-plessivo del soggetto beneficiario. Un’ultima considerazione riguarda la soglia al di sopra della quale va verificato il criterio di agricol-tore attivo: la soglia va comunque fissata a totale discrezione dello Stato membro e co-stituisce un potenziale elemento di semplifi-cazione, in considerazione del fatto che il re-quisito dovrebbe essere verificato puntual-mente per tutti e in ciascun anno. Una soglia molto elevata, sino a 5mila euro, può però determinare che il requisito non verrebbe ve-rificato sulla grande maggioranza delle im-prese beneficiarie, creando semplificazione istruttoria ma anche un’inaccettabile discri-minazione. A titolo indicativo si segnala che oggi l’87% circa delle aziende italiane perce-

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