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ottobre 2013

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NOTIZIARIO

SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

Sede Indirizzo Telefono E-mail

Alessandria (C.A.A.F.) Via Trotti 122 0131.43151 fiscale@confagricolturalessandria.it Alessandria (ENAPA) Via Trotti 120 0131.263845 enapa@confagricolturalessandria.it Acqui Terme Via Monteverde 34 0144.322243 acqui@confagricolturalessandria.it Casale M.to C.so Indipendenza 63b0142.452209 casale@confagricolturalessandria.it Novi Ligure Via Isola 22 0143.2633 novi@confagricolturalessandria.it Tortona Piazza Malaspina 14 0131.861428 tortona@confagricolturalessandria.it

I nostri uffici sono aperti al pubblico dalle 8.30 alle 12.30

www.confagricolturalessandria.it

L’

Inps fornisce specifici chiarimenti in caso di gestione di domande di invalidità civile che vengono respinte o re-vocate per difetto del requisito socio-economico. Com’è noto ai fini dell’erogazione delle prestazioni econo-miche a favore di un invalido civile, cieco civile e sordo, oltre al requisito sanitario – che costituisce il presupposto essen-ziale – ai fini dell’erogazione della prestazione assume rile-vanza anche il possesso del previsto requisito reddituale. Sul possesso del requisito reddituale l’Inps fa presente che nei casi di:

- domanda di invalidità rigettata ab origine per difetto del re-quisito reddituale;

- di revoca (sospensione) della prestazione economica per venir meno del requisito reddituale presente ab origine ;

è necessario presentare una nuova domanda qualora il requi-sito reddituale venga acquisito in epoca successiva.

Alla nuova domanda verrà allegato il verbale in corso di vali-dità già esistente, senza quindi riattivare l’intero procedimento di accertamento sanitario e la prestazione verrà erogata con decorrenza dal mese successivo alla data della nuova istanza. In entrambe le ipotesi, qualora l’accertamento sanitario sia ri-salente nel tempo – tale è il caso in cui sia stato effettuato 2 o più anni prima della data di presentazione della nuova do-manda – il richiedente, previa valutazione da parte delle com-missioni mediche territoriale, potrà essere sottoposto a visita straordinaria.

La procedura è stata denominata: domanda amministrativa INVCIV e/o ripristino della prestazione economica.

U

na recente sentenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità dell’Inps per il danno arrecato ad un lavoratore, dimes-sosi dal suo rapporto di lavoro a seguito di errata comunicazione della posizione contributiva ed al quale veniva respinta la successiva domanda di pensione di anzianità per insufficienza di contributi versati.

A differenza di altre precedenti pro-nunce, pur sempre di condanna dell’Isti-tuto per l’errato estratto contributivo cer-tificativo trasmesso a seguito di una pre-cisa richiesta del lavoratore, questa volta la censura della Cassazione riguarda l’er-ronea indicazione contenuta negl i estratti contributivi inviati dall’Inps spontaneamente, nell’ambito di opera-zioni di invio generalizzato a titolo in-formativo e contenente l’esplicito avver-

timento della possibilità di inesattezze. Per la Cassazione la Pubblica Ammini-strazione è gravata dell’obbligo di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, fornendo infor-mazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonché incidenti su inte-ressi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita.

Con particolare riferimento agli estratti contributivi su moduli a stampa rila-sciati dall’Inps, la Corte osserva altresì che, trattandosi di riproduzione di un documento elettronico, i suoi effetti sus-sistono anche in assenza di sottoscri-zione ed ancorchè privi di firma del fun-zionario Inps che ne attesti la prove-nienza: fanno piena prova dei fatti rap-presentati, ossia della corrispondenza

tra i dati ivi riportati e le registrazioni ri-sultanti dagli archivi elettronici. L’Inps, per sostenere la sua linea difen-siva, ha sottolineato l’invito, contenuto nella comunicazione trasmessa, con il quale si richiedeva l’esplicita collabora-zione dell’assicurato nel riscontrare l’esattezza dei dati, ovvero il controllo dell’estratto conto da possibili errori. Anche in merito a tale ultimo aspetto, la Corte di Cassazione assicura che è da escludersi in via generale che l’ordina-mento e quindi l’Inps, imponga all’assi-curato l’obbligo di verificare l’esattezza dei dati forniti.

Tuttavia la Corte riconosce, come ele-mento per una riduzione della misura del risarcimento, che ci possa essere un comportamento poco diligente da parte dell’assicurato, ovvero un concorso di colpa del medesimo.

Estratti contributivi Inps: responsabilità risarcitoria

Invalidità civile: chiarimenti

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