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dicembre 2013

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L’

art. 32, c. 7- ter , della legge n. 98/2013 (di conver-sione del decreto legge n. 69/2013) ha chiarito - con una norma di interpretazione auten-tica - che le agevolazioni contri-butive per zone montane e svan-taggiate di cui all’art. 9, c. 5, legge n. 67/1988, sono applicabili anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al la legge n. 240/1984 non operanti nei terri-tori agevolati ma che trasfor-

mano, manipolano e commer-cializzano prodotti conferiti da soci coltivatori o allevatori di zone svantaggiate o montane. Tali cooperative beneficiano delle agevolazioni suddete in “ misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associa-tiva di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile ”.

Torniamo oggi sull’argomento

per chiar i re i l messaggio n. 15570/2013 con il quale l’INPS ha fornito precisazioni in merito alla portata di tale norma di in-terpretazione autentica. In particolare, l’Istituto ha con-fermato che la modalità di cal-colo ai fini della determinazione della misura delle riduzioni con-tributive spettanti alle coopera-tive ex legge 240/1984 è definita secondo il metodo della propor-zionalità tra quantità di prodotto coltivato o allevato dai singoli soci (e successivamente confe-rito) e quantità dello stesso pro-dotto effettivamente trasfor-mato.

Si tratta di una precisazione che può dar luogo a qualche pro-blema attuativo, considerato che non è sempre agevole determi-nare con precisione la prove-nienza territoriale del prodotto conferito e successivamente tra-sformato, manipolato o com-mercializzato, nonché il rap-porto tra questi due elementi. L’INPS aggiunge inoltre che nel determinare tale rapporto pro-porzionale occorre applicare il criterio della congruità del fabbi-sogno di manodopera occor-rente per quella parte di attività (trasformazione, manipolazione e commercializzazione) che, mancando il vincolo associativo, sarebbe stata svolta dal socio stesso.

In altre parole, con la previsione di tale criterio, l’Istituto vuole evitare che si attribuisca un peso eccessivo alle lavorazioni (mani-polazione, trasformazione e

commercializzazione) svolte sui prodotti provenienti da soci ope-ranti in territori agevolati che consentono di beneficiare degli sgravi contributivi.

In ogni caso, per beneficiare della riduzione contributiva le cooperative interessate debbono presentare alle competenti sedi INPS esplicite richieste di sgravio contributivo e/o rimborso, met-tendo a disposizione una serie di document i dettagl iatamente elencati nel messaggio INPS n. 20771/2012.

Ma la vera novità del messaggio INPS n. 15570 è che viene di-chiarata superata la seguente frase contenuta nell ’allegato messaggio INPS n. 8594/2012 (per il resto interamente confer-mato): “ I citati benefici non spet-tano, in ogni caso, per i prodotti che, benché conferiti direttamente dai soci della cooperativa, provengono da soggetti terzi, in virtù di contratti di tipo associativo con il socio della cooperativa, ma estranei al rapporto societario ”.

Conseguentemente, le coopera-tive di trasformazione, manipo-lazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui alla legge n. 240/1984 che non ope-rano in zona montana o svantag-giata possono comunque fruire delle relative agevolazioni contri-butive per i prodotti che siano conferiti direttamente dai soci della cooperativa, provenienti da soggetti terzi in virtù di contratti di tipo associativo con il socio della cooperativa, ma estranei al rapporto societario.

LAVORATORI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI Flussi di ingresso 2014

S

i informano gli associati datori di lavoro che nei giorni scorsi si è svolta presso il Ministero del Lavoro una riunione con le parti sociali avente ad oggetto la programmazione dei flussi di lavora-tori stagionali per l’anno 2014.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i dati del Ministero sul mercato del lavoro in Italia, che evidenziano una riduzione tenden-ziale dell’occupazione complessiva, con un aumento significativo del numero di stranieri (comunitari ed extracomunitari) in cerca di la-voro già presenti sul territorio nazionale.

In tale contesto, il direttore generale dell’immigrazione e delle poli-tiche di integrazione del Ministero ha anticipato - in via informale - che il decreto per i flussi stagionali del 2014 prevederà l’ingresso in Italia di 10 mila lavoratori stagionali extracomunitari, con una ridu-zione sostanziale del numero complessivo delle quote rispetto al 2013 (30 mila unità).

Il decreto dovrebbe essere emanato entro la fine del 2013.

Come per lo scorso anno, le richieste potranno avere ad oggetto anche i nulla osta al lavoro pluriennale per cittadini extracomunitari che siano entrati in Italia per motivi di lavoro stagionale per almeno 2 anni consecutivi.

Si segnala infine che sarà confermata la procedura di silenzio-assenso per la richiesta di nullaosta al lavoro stagionale per lavoratori extraco-munitari già assunti negli anni precedenti da parte di uno stesso da-tore di lavoro, introdotta dal decreto legge n. 5/2012 (cd. decreto semplificazioni).

Riconoscimento di benefici contributivi alle cooperative ex legge n. 240/1984

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