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luglio-agosto 2013

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el merito delle modifiche apportate dal la legge 92/2012, (Fornero) l’INAIL con circolare n° 21 del 24/04/2013 conferma sostanzial-mente le precisazioni ed i chiari-menti già forniti dal Ministero del lavoro e dall’INPS con apposite circolari, di cui abbiamo già dato ampia comunicazione.

Oltre a ribadire quanto già preci-sato nelle suddette circolari del Ministero del lavoro e dell’INPS, l’INAIL fornisce – con la circolare in commento – alcune indica-zioni operative con riferimento agli obblighi del committente di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio.

- La Riforma del lavoro ha inno-vato la disciplina in materia di la-voro occasionale accessorio, sem-plificandone il quadro normativo e riaffermando la finalità dei vou-cher di ricondurre nella legalità attività prestate abitualmente “in nero”.

- La medesima riforma ha modifi-cato la nozione di prestazioni di la-voro accessorio contenuta nell’art. 70 del d. lgs. 276/2003, qualifi-candole come attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a com-pensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.

Sono state, in tal modo, semplifi-cate e chiarite le modalità per l’utilizzo del lavoro occasionale accessorio applicabile, allo stato, a tutte le tipologie lavorative e di prestatori.

• Con le nuove disposizioni, viene fissato il limite di carattere economico pari a 5.000 euro, in relazione al compenso massimo che il prestatore di lavoro acces-sorio può percepire su base annua, a prescindere dal numero dei committenti.

In definitiva, mentre prima il li-mite economico era riferibile a 5.000 euro per ogni committente riferiti all’anno solare, ora la somma è sempre 5.000 euro, ma l’importo va considerato com-plessivamente con riferimento alla totalità dei committenti; è un limite che riguarda il lavoratore. • Ulteriori limiti di utilizzo sono previsti, in particolare, nei con-fronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti: in tale ipotesi, le attività di lavoro occa-sionale accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non supe-riori a 2.000 euro, rivalutati annual-

mente.

• Inoltre, il Decreto sviluppo, per l’anno 2013, prevede che pre-stazioni di lavoro accessorio possono essere altresi’ rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando il limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni in-tegrative del salario o di sostegno al reddito.

• Con le nuove disposizioni il li-mite quantitativo dei 5.000 euro è divenuto elemento di qualifica-zione della fattispecie; il suo su-peramento determina violazione della disciplina in materia di la-voro accessorio con trasforma-zione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato e conseguente applicazione di sanzioni civili ed amministrative.

- In attesa del completamento da parte dell’Istituto del sistema di monitoraggio dei compensi rice-vuti dai singoli prestatori nel corso dell’anno, il committente potrà richiedere al prestatore una dichiarazione, ai sensi dell’arti-colo 46 comma 1, lett. O) d.p.r. 445/2000, in ordine al non supe-ramento degli importi massimi previsti. Nella citata lettera circo-lare si precisa che, ferma restando l’effettuazione dei vigenti adem-pimenti in materia di comunica-zione preventiva della presta-zione, l’acquisizione della dichia-razione costituisce elemento ne-cessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzio-natorio.

- I limiti di applicazione del la-voro accessorio sono dunque ora definiti sulla base del limite eco-nomico. In questo ambito, il la-voro occasionale accessorio si estende come, si è detto, a tutte le tipologie di attività e di prestatori. Settore agricolo

• Casi specifici sono costituiti dal settore agricolo, dai commit-tenti pubblici e dalle imprese fa-miliari per i quali il lavoro occa-sionale accessorio si articola se-condo quanto segue.

- In questo contesto, il lavoro oc-casionale accessorio si applica: a) alle attivita’ lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle at-tivita’ agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta’ se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibil-mente con gli impegni scolastici, ov-vero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’universita’;

b) alle attività agricole svolte a favore di produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a euro 7.000, costituito per almeno due terzi da cessione di pro-dotti; tali attività non possono, tut-tavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi ana-grafici dei lavoratori agricoli.

Dunque, come chiarito dal Mini-stero , è possibile utilizzare voucher sino a 5.000 euro in agricoltura solo se l’attività è svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, a prescin-dere da chi è il lavoratore accessorio, se l’attività è svolta a favore dei pic-coli imprenditori agricoli.

Utilizzo del lavoro accessorio negli appalti

Il Ministero del lavoro e delle po-litiche sociali conferma l’orienta-mento secondo cui l’applicazione del lavoro occasionale accessorio è limitata al rapporto diretto fra il prestatore e l’utilizzatore finale della prestazione (con la sola ec-cezione degli steward delle so-cietà calcistiche).

E’ escluso che un’impresa possa re-clutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della somministrazione . I lavoratori stranieri

La novità di maggior rilievo con-cerne l’inclusione del reddito da lavoro accessorio nell’ammontare di reddito necessario per il rila-scio o il rinnovo del permesso di soggiorno nei limiti e alle condi-zioni previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare 4/2013.

Requisiti dei buoni lavoro: quan-tificazione del compenso. La Riforma del lavoro, al fine di garantire un corretto utilizzo dei

LINEE GUIDA Lavoro occasionale accessorio voucher

Il 27 luglio è mancata a Novi Ligure

ELINDA ODDINO

di 91 anni, madre del socio del la Zona di Novi Ligure Francesco Piacentino. Condoglianze ai figli Fran-cesco e Maria Elisa e ai nipoti tutti dall’Ufficio Zona di Novi Ligure, da Confagricoltura Alessandria e dalla Redazione de L’Aratro.

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Il 19 luglio è mancato il socio di Gavi

MARIO EZIO MONTECUCCO

Le più sentite condoglianze dall’Ufficio Zona di Novi Li-gure, da Confagricoltura Ales-sandria e dalla Redazione de L’Aratro alla moglie Carla Caf-fagni e alla figlia Marina.

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Il 14 luglio all'età di 92 anni è venuta a mancare

ROSA MARIA GRASSANO

madre del nostro associato della Zona di Tortona Fran-cesco Cereda.

Ai famigliari tutti le più sentite condogl ianze dal l ’Uf f icio Zona di Tortona, dalla Reda-zione de L’Aratro e da Confa-gricoltura Alessandria.

• • • Il 14 luglio è mancata

MAURA MARIA CASSOLA

madre del nostro associato della Zona di Tortona Pierluigi Semino.

Al figlio, alla nuora Giovanna e ai parenti tutti sentite condo-glianze dall’Ufficio Zona di Tortona, dalla Redazione de L’Aratro e da Confagricoltura Alessandria.

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Il 6 luglio all’età di 84 anni è deceduto

MARIO REPETTO

Lascia la figlia Carla collega dell’Ufficio Zona di Novi Li-gure, il genero Paolo Castel-lano collega dell’Ufficio Zona di Tortona e i nipoti Beatrice e Giovanni.

Il presidente Luca Brondelli con il Consiglio Direttivo, il direttore Valter Parodi con i collaboratori tutti, le Zone di Novi Ligure e Tortona, gli enti collaterali e la Redazione de L’Aratro si stringono in questo momento di dolore e porgono le più sentite condoglianze.

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