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ottobre 2013

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on i recentissimi accordi politici che hanno risolto i problemi residui, si è con-clusa la fase preparatoria “comuni-taria” del percorso di riforma a cui seguirà a breve la formalizzazione in regolamenti applicativi. Da qui inizia la fase di applica-zione delle norme nei singoli stati membr i che, come vedremo, hanno ampi margini opzionali tali da rendere il risultato dell’applica-zione delle norme comunitarie molto variabile a seconda delle scelte effettuate.

E’ perciò opportuno che le analisi ed il confronto all’interno del no-stro paese inizino subito, per con-sentire entro il termine ultimo di agosto 2014, ma possibilmente anche prima, di adottare scelte me-ditate ed efficaci per l’agricoltura produttiva italiana.

Cercheremo ora di focalizzare le principali questioni da affrontare esponendo le prime riflessioni ed opzioni politiche su cui confron-tarsi per avviare il dibattito e giun-gere poi ad una definizione delle linee sindacali. PAGAMENTI DIRETTI

Il regolamento sui pagamenti di-retti è quello che maggiormente comporterà l’espressione di scelte nazionali. Il legislatore comuni-tario ha infatti completamente “ri-scritto” il regime vigente e lo ha ar-ricchito di tantissime opzioni da decidere a livello di Stato membro. L’aspetto centrale del nuovo re-gime dei pagamenti diretti ri-guarda il superamento del metodo di calcolo dei pagamenti su base storica. In via generale dal 2015 i pagamenti di base dovranno es-sere uniformi a livello nazionale. Lo Stato membro ha tuttavia la possibilità di suddividere il terri-torio nazionale in aree omogenee (“regioni”) calcolando un paga-mento unico differenziato per cia-scuna area.

Può anche non applicare da su-bito, nel 2015, il pagamento unico ma adeguare gradatamente i premi stor ici dei singol i benef iciar i (prendendo a riferimento o il va-lore dei titoli detenuti nel 2014 o in alternativa, il valore dei paga-menti ricevuti sempre nel 2014) in maniera da raggiungere il paga-mento unico (nazionale o regio-nale) entro il 2019 con quattro ri-duzioni lineari (“ convergenza ”). Può infine avvicinare gradual-mente dal 2015 al 2019 i premi storici dei beneficiari al valore di pagamento unico nazionale o re-gionale, senza però raggiungere il livello medio nel 2019 (“ conver-genza parziale ”) ma limitandosi a: • garantire a chi ha un pagamento inferiore al 90% della media al-meno il 60% del valore medio; • assicurare a chi ha un pagamento superiore alla media, un calo mas-simo dei premi spettanti del 30%. Sono quindi queste le prime tre opzioni sulle quali riflettere. 1. Calcolare un premio unico na-zionale o regionale? E’ evidente che l’adozione di un premio na-zionale accentua il carattere ridi-stributivo tra territori della ri-forma. Viceversa, una ripartizione tra aree omogenee, conserva diffe-renze di premio fra le varie “re-gioni”. Ne discende che le aree con

premio medio inferiore alla media preferiranno una scelta “nazio-nale”; viceversa le aree con premio medio più elevato della media tro-veranno conveniente un’opzione “regionalizzata”. E’ già in corso un dibattito sull’opportunità di ripar-tire il premio medio sulla base del le regioni amminist rat ive. Questo metodo può portare a dif-ferenze anche notevoli tra regione e regione, come si evince da una proiezione dell’Inea che ha ripar-tito il budget proporzionalmente all’ammontare di pagamenti sto-rici assegnati a ciascuna regione. In luogo del pagamento medio na-zionale di circa 290 euro/ha, i va-lori regionali oscillano con forte varianza attorno alla media, da un minimo di circa 50 eur/ha (Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige) sino a quasi 500 eur/ha rispettiva-mente per Veneto, Lombardia e Calabria. Naturalmente pren-dendo a riferimento parametri dif-ferent i per la ripart izione del budget tra Regioni si perviene a va-lori medi regionali diversificati. Il Piemonte avrebbe un valore medio di circa 318 €/ha, per cui la nostra provincia con i suoi valori storici di base potrebbe mantenere un valore medio che non si diffe-renzia molto fra le due opzioni di scelta (nazionale o regionale).

2. Applicare il pagamento unico da subito nel 2015 oppure la “conver-genza”? In questo caso, la scelta in favore della “convergenza” limita la ridistribuzione dei pagamenti non già tra territori, come per la re-gionalizzazione, ma tra i benefi-ciari con pagamenti storici elevati e gli altri con pagamenti inferiori. Limitatamente ai primi quattro anni di applicazione della riforma, visto che dal 2019 i pagamenti di base si allineeranno ad un identico valore.

3. Applicare il pagamento unico da subito nel 2015 oppure la “conver-genza parziale”? Lo Stato membro può optare anche per il non rag-giungimento del premio unico e li-mitarsi a garantire un pagamento di base pari al 60% della media e limitando al 30% la perdita dei produttori storici con pagamento più elevato. In questo caso si privi-legia ancora di più chi storica-mente (nel 2014 in particolare) aveva pagamenti più elevati. Ov-viamente di converso si limita il vantaggio dei produttori con paga-menti storici inferiori alla media. Le modalità con cui si sceglierà la regionalizzazione (quindi il fatto se si avrà un solo o più pagamenti unici) e la eventuale convergenza, sono i punti nodali dell’attuazione della riforma. Forse anzi l’ele-mento da definire per primo per far discendere successivamente le ulteriori decisioni che riguarde-ranno i vari settori e i vari territori. Nel prossimo numero del giornale analizzeremo in dettaglio le varie altre scelte opzionali rappresen-tate da: adozione delle compo-nenti facoltative nella definizione del premio a strati; definizione di agricoltore attivo ed esclusioni dal regime; plafonamento e degressi-vità dei contributi; definizione della componente ambientale (greening).

Roberto Giorgi

La riforma della PAC

Analisi e valutazioni sulle opzioni nazionali di recepimento della riforma

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