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ottobre 2013

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NOTIZIARIO

SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

D

al 1° luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo CCNL, che disciplina il rapporto di lavoro domestico. Il testo sostituisce il contratto collettivo nazionale di lavoro rinnovato il 13 febbraio 2007 e scaduto il 28 febbraio 2011; il nuovo CCNL scadrà alla fine del 2016.

Oltre agli aumenti dei minimi retributivi (che scatteranno in tre rate, all’inizio del 2014, del 2015 e del 2016), ci sono di-verse novità per colf, badanti e babysitter e per tutte le famiglie

che si avvalgono del loro lavoro.

o il raddoppio per licenziare alida obbliga-issioni, per- per frequen-di italiano e matrimoniali f r u i b i l i fino a un anno di d i s t anza dal matri-monio.

C

on la Legge 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013 (il cosiddetto Decreto del Fare), viene abro-gato l’obbligo del datore di lavoro di denunciare entro 2 giorni all’autorità di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che determini morte o inabilità al lavoro superiore a 3 giorni.

L’art. 32, comma 6, del Decreto Fare è intervenuto, in termini programmatici, sulle modalità di conoscenza da parte della Pubblica Autorità degli accadimenti infortunistici, utilizzando le risorse tecniche che saranno adottate attraverso l’emana-zione di un decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero per le Riforme e l’Innovazione nella Pubblica Amministra-zione che procederà a definire le regole per la realizzazione ed il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (di cui l’acronimo SINP). L’abrogazione decorrerà dopo 180 giorni dall’emanazione del suddetto Decreto interministeriale.

L’

Inps, con messaggio n. 13983, al fine di ot-temperare a quanto stabilito dalla Corte Costitu-zionale, ha comunicato che l’indennità di accompagna-mento, la pensione di inabi-lità, l’assegno mensile di in-validità e l’indennità mensile di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori re-quisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.), dovranno essere con-cesse “a tutti gli stranieri rego-larmente soggiornanti, anche se privi di permesso di sog-giorno CE di lungo periodo, al la sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di al-meno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione.” Infatti, va ricordato che la Corte Costituzionale è più volte intervenuta, dichia-rando l’illegittimità costitu-zionale dell’art. 80, comma 19, l. 388/2000, nella parte in cui subordina la concessione ai cittadini stranieri extraco-munitari legalmente soggior-nanti nello stato italiano di alcune tipologie di presta-

zioni assistenziali richieste al requisito della titolarità della Carta di soggiorno - Permesso di soggiorno CE di lungo pe-riodo.

In particolare, il comma in questione è stato censurato con riferimento all indennità di accompagnamento , alla pensione di inabilità , all’as-segno mensile di invalidità ed infine all’indennità di fre-quenza .

Un’eccezione a quanto stabi-l i to nel le pronunce del la Corte Costituzionale è rap-presentata dalle situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudi-cato. Pertanto, eventuali do-mande di riesame potranno essere accolte nei limiti della prescrizione decennale e in assenza di giudicato. Naturalmente l’Istituto previ-denziale, nel suddetto mes-saggio, raccomanda a tutte le Sedi di tenere in apposita evi-denza le prestazioni accolte, anche al fine di monitorare costantemente il permanere del diritto alla prestazione e la data di scadenza del titolo di soggiorno.

Prestazioni di invalidità a cittadini extracomunitari

Nuovo contratto collettivo dei lavoratori domestici

Abrogazione della denuncia di infortunio all’autorità di pubblica sicurezza

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