Sospensione delle attivitą commerciali al dettaglio - Chiarimenti DPCM 11 marzo 2020

18/03/2020

L’articolo 1 punto 1 del DPCM dell’11 marzo scorso decretando, in via generale, la sospensione dell’attività commerciale al dettaglio ammette come unica eccezione la sola vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità ricompresi nell’allegato I del decreto, ove tuttavia non ritroviamo un riferimento diretto a piante e fiori, per cui a nostro avviso non sussiste a oggi la possibilità di vendita al dettaglio per questi articoli con l’unica eccezione rappresentata dalle aromatiche destinate all’alimentazione. Per quanto riguarda la possibilità di effettuare la vendita al dettaglio svolta nei cosiddetti “mercati contadini” si tratta a nostro avviso di una eventualità ammessa, in quanto questa casistica ricade nella deroga all’obbligo generale di sospensione delle attività commerciali al dettaglio prevista all’articolo 1 punto 1) del DPCM che consente la continuazione dell’attività commerciale anche nei mercati, limitatamente tuttavia alla sola vendita di generi alimentari e nel rispetto delle norme precauzionali generali tra cui la distanza interpersonale di 1 metro. Relativamente poi alla possibilità di effettuare vendite al dettaglio “a distanza” e poi anche consegnando a domicilio i relativi beni alimentari (ma anche eventualmente piante e fiori) a cura direttamente delle aziende agricole, dalla lettura contestuale dell’articolo 1 del DPCM e del relativo allegato permangono a nostro avviso una serie di dubbi applicativi che meritano un’interpretazione ufficiale, per cui abbiamo provveduto a formulare su questo punto una specifica richiesta di chiarimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per dirimere ogni dubbio al riguardo. Sarà nostra cura trasmettervi il chiarimento richiesto non appena disponibile.