Coronavirus: Circolare MIN 24 marzo 2020 sulla circolazione stradale

27/03/2020

Pubblichiamo in allegato la Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 24 marzo 2020 sulla circolazione stradale recante le prime indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle norme riguardanti la circolazione stradale, conseguentemente al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Si informa che il Ministero dell’Interno è intervenuto sulle disposizioni legate alla circolazione stradale introdotte dal DL 18/2020(D.L.) con Circolare Prot. 300/A/2309/20/115/28 del 24/03/2020,rivolta alle Prefetture, ai Commissariati di Governo, alla Polizia Stradale, ferroviaria e postale, al Ministero di Giustizia, all’Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e Polizia di Stato, per fornire in indirizzo operativo per la corretta e uniforme applicazione in materia di:

1.      Circolazione del veicolo da sottoporre a visita e prova o revisione;

2.      Scadenza validità della patente di guida;

3.      Proroga di validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza;

4.      Pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada;

5.      Proroga dei termini nel settore assicurativo.


Con riferimento al punto 1, la Circolare interviene per fornire indicazioni relativamente alla possibilità (prevista dall’articolo 92, comma 4, del DL 18/2020) di circolare sino al 31 ottobre 2020 per:

-          tutti i veicoli sottoposti a visita e prova (artt. 75 e 78 del CdS) entro il 31 luglio 2020. Il Ministero chiarisce che la previsione si applica solo ai veicoli immatricolati che devono essere sottoposti a verifica e prova per aggiornamento delle caratteristiche costruttive e la proroga alla circolazione è ammessa solo se la visita a cui devono sottoporti è programmata entro il 31 luglio 2020;

-          tutti i veicoli sottoposti a revisione (art. 80 del CdS) entro il 31 luglio 2020.Il Ministero chiarisce che:

  1. se la revisione era già scaduta alla data del 17 marzo 2020 o scadeentro il il 31 luglio 2020, la circolazione è consentita fino al 31 ottobre 2020 anche in assenza di revisione;
  2. se la revisione scade in data successiva al 31 luglio 2020 rimane valida tale scadenza e i veicoli non beneficiano della proroga richiamata;
  3. se la revisione era già scaduta alla data del 17 marzo 2020 ma era stata registrata una prenotazione di visita oltre il termine del 31 luglio 2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie ed è consentita la circolazione fino alla data indicata nella prenotazione degli uffici della motorizzazione. 

 

Con riferimento al punto 2, la circolare interviene sulla proroga, disposta dall’articolo 104 del D.L,. della scadenza di validità ad ogni effetto, sino al 31 agosto 2020, dei documenti di riconoscimento e identità scaduti al 17 marzo 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020. Il Ministero chiarisce che rientra in questa previsione:

-          la patente di guida, sia italiana che per quella rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia;

-          il certificato di idoneità alla guida (CIG) per i ciclomotori.

 

Inoltre, viene chiarito che in base alla norma citata, sia per il Ministero dell’Interno che per il Ministero dei Trasporti, è data facoltà di condurre veicoli che la patente o il CIG abilita a guidare anche se il documento è scaduto di validità in data successiva al 31 gennaio 2020, fino al 31 agosto 2020.

 

Con riferimento al punto 3 la circolare interviene sull’articolo 103 comma 2 che ha prorogato la validità,sino al 15 giugno 2020,dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.Fra questi documenti sono ricompresi anche tutti i titoli autorizzativi o abilitativi che abbiano riflessi sulla circolazione stradale. Il Ministero fornisce un elenco di documenti,a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra cui di particolare interesse del settore agricolo:

-          le autorizzazioni e licenze per il trasporto merci o di persone prevista dal Cds o da norme speciali;

-          le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;

-          le abilitazioni al trasporto di rifiuti;

-          le carte di circolazione e le relative targhe EE.

 

Inoltre, il Ministero chiarisce che, in deroga alle scadenze indicate dall’articolo 103, comma 3 del D.L., vi sono quelle legate ai provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di alcuni atti abilitativi e certificati connessi alla circolazione stradale. Tra queste si ricorda che è posta al 30 giugno 2020 la proroga:

-          del permesso provvisorio di guida di cui all’articolo 59 della Legge 120/2010, rilasciato ai titolari di patente di guida, chiamati a sottoporsi alla prescritta visita medica;

-          della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto professionale di cose e persone, nonché del certificato di formazione professionale (CFP) per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020.

 

Con riferimento al punto 4 la circolare interviene per chiarire quanto disposto all’articolo 108 comma 2 del D.L. che ha previsto, in via del tutto eccezionale e transitoria,nel lasso temporale tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, la possibilità di effettuare il pagamento delle sanzioni del Cds con importo scontato del 30% entro 30 gg dalla data di contestazione o notificazione della violazione. In particolare, il Ministero dell’Interno chiarisce che:

-          secondo quanto previsto dal D.L.è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020;

-          tali riferimenti devono essere letti alla luce di quanto previsto dall’articolo 10, commi 4 e 8 del D.L. 9/2020 e del DPCM 9 marzo 2020 per cui la sospensione è efficace dal 10 marzo fino al 3 aprile 2020, nei confronti di tutti i residenti aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione all’interno del territorio nazionale.

Ne consegue che il termine di 30 gg per avvalersi della facoltà in forma scontata del 30% è da intendersi sospeso dal 10 marzo u.s. e decorre nuovamente dal 4 aprile 2020;

-          Il pagamento in forma scontata non sussiste quando sono previste le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida;

-          La sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali continua ad essere regolata dalla Circolare 300/A/2090/20/1172/2 del 13 marzo 2020.

 

Con riferimento al punto 5 la circolare chiarisce quanto previsto all’art 125 del D.L. che si occupa della proroga dei termini nel settore assicurativo, senza alcuna sospensione del pagamento dei premi per le assicurazioni RC per veicoli a motore, ma con uno spostamento, fino alla data del 31 luglio 2020, a 30 gg del periodo in cui le assicurazioni sono tenute a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o nuova stipula. Secondo il Ministero dell’Interno:

-           la previsione trova applicazioneanche nel caso di polizze assicurative annuali in cui il premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche. In tale caso il pagamento effettuato anche oltre i 30 gg riattiva l’efficacia della polizza dal momento della scadenza della rata precedente di premio.

-          su tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020, è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta al massimo per 30 gg successivi alla scadenza;

-          diviene inapplicabile la disposizione secondo cui in caso di circolazione con assicurazione scaduta, le sanzioni sono ridotte qualora l’assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei 15 gg successivi (comma 3, primo periodo, dell’art. 193 Cds), in quanto resta superata e assorbita dalla previsione generale che fino al 31 luglio 2020 in caso di circolazione con assicurazione scaduta, non vengono applicate sanzioni nei 30 gg successivi alla scadenza.

 


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