Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 - Disposizioni operative

09/03/2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo precisa, in particolare, alcune disposizioni, tenendo presente l’obiettivo primario di assicurare la prevenzione del contagio, evitando rischi personali e per la collettività:
- l'articolo 1, comma 1, lettera A) dispone che occorre "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e  in uscita dei territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
A questo riguardo, in attesa di interpretazioni ufficiali, da informazioni assunte per le vie brevi dalle autorità regionali si ritiene che gli spostamenti per recarsi nel luogo di lavoro siano autorizzati, per cui i lavoratori possono recarsi al lavoro nelle imprese, in provincia e fuori provincia, anche se residenti nelle province interessate dal decreto, vale a dire per il Piemonte: Alessandria, Asti, Novara, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli.
- L'articolo 1, comma 1, lettera E) raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati “di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie”.
- L'articolo 2, comma 1, lettera B) prevede che “sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia privato”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera R) prevede: “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti…”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera S) prevede nuovamente che “qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie”.
- L'articolo 3, comma 1, lettera C) raccomanda “di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”;
- l’articolo 3, comma 1, lettera F) prevede: “i sindaci le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1, anche presso gli esercizi commerciali”.
L'articolo 5,  comma 1 prevede che “le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”.
Si raccomanda a tutti gli imprenditori e i lavoratori il rigoroso rispetto delle misure igienico sanitarie indicate nell'allegato 1 del DPCM dell’8 marzo. A questo riguardo si invitano tutti i nostri lettori a diffondere le misure igienico sanitarie indicate.


In Allegato