Decreto Rilancio, chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

11/06/2020

Con la nota n. 160 del 3 giugno scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.L. n. 34 del 20 maggio 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio).
Tra di esse, quella che assume particolare rilevanza riguarda il regime di “acausalità” dei contratti a termine introdotto fino al 30 agosto 2020. L’articolo 93 del decreto richiamato ha previsto la possibilità di derogare all'obbligo di indicare le causali di cui all'art. 19, comma 1, del D.lgs n. 81/2015 qualora si intendano prorogare o rinnovare sino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato in corso al 23 febbraio 2020.
Sul punto, nella nota l’Ispettorato precisa che, a tal fine, devono sussistere due condizioni: il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio 2020 (sono così esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo tale data) e il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.
Viene inoltre ricordato che resta comunque possibile una proroga "acausale" anche oltre il 30 agosto 2020, nel caso in cui la stessa, nel rispetto dell'art. 19, comma 1, del D.lgs n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.
Merita di essere segnalato anche il chiarimento relativo alla modifica introdotta dall’art. 81 del D.L. n. 34/2020 all’art. 103 del D.L. n. 18/2020 riguardante la validità del DURC, grazie alla quale viene previsto che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservino validità fino al 15 giugno 2020.
La previsione conferma l’orientamento dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’INL, che avevano già precisato come il DURC fosse da ricomprendere tra i “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020” di cui al secondo comma dell’articolo 103, nella versione ante D.L. n. 34/2020.
A tal proposito, si legge nella nota come tale modifica rappresenti “un'eccezione rispetto alle validità generale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 che, per effetto della modifica del comma 2 dell'art. 103 operata in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, resta fissata in novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza”.