Dal «decreto del fare» nuove opportunità per la vendita diretta dei prodotti agricoli

18/10/2013

La Legge 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 cosiddetta “decreto del fare” ha apportato delle importanti modifiche al Dlgs 228/01 ed attribuito nuove opportunità ai produttori agricoli che effettuano la vendita diretta dei loro prodotti. La novità assoluta è prevista dall’art. 30 bis del decreto suddetto che consente ai produttori agricoli non solo di vendere i propri prodotti in azienda, ma anche di farli consumare utilizzando i locali e arredi dell’azienda, ovviamente se sussistono le condizioni sanitarie obbligatorie. Tale attività di vendita finalizzata al consumo effettuata dagli agricoltori deve avvenire con il divieto però di organizzare «il servizio assistito di somministrazione »; in pratica non deve esserci il servizio al tavolo, il cliente deve ritirare alimenti e bevande al banco di servizio e degustare in posti o locali riservati. Di fatto si tratta di una consumazione ma non di una somministrazione come avviene invece per le attività agrituristiche. Un’altra novità contenuta della norma in commento chiarisce un aspetto importante della disciplina in esame, relativo agli impatti urbanistici; viene infatti chiarito che la vendita diretta non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali in cui essa si svolge e può altresì esercitarsi nel territorio del comune indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona in cui i locali sono ubicati. Il decreto del fare aggiunge poi semplificazioni per l’avvio delle molteplici modalità di vendita diretta:
• per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private nella disponibilità dell’imprenditore, non serve alcuna comunicazione di inizio attività al Comune;
• per la vendita itinerante (presso abitazioni, eccetera, di qualsiasi comune) serve la comunicazione preventiva al Comune sede dell’azienda e non dove si esercita;
• per la vendita su aree pubbliche è necessaria la comunicazione preventiva al Comune sede del/i posteggio/i;
• per la vendita in locali fuori dell’azienda serve la comunicazione preventiva ai Comuni dove questi sono ubicati;
• per la vendita tramite internet serve la comunicazione preventiva al Comune sede dell’azienda.
La norma ha poi esteso l’esonero da qualsiasi comunicazione preventiva anche per le vendite esercitate dallo stesso imprenditore in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, ovvero di promozione dei prodotti tipici o locali. Nessuna modifica è stata apportata alle condizioni soggettive per esercitare la vendita diretta, quindi l’azienda agricola deve essere iscritta al registro imprese, il titolare e gli amministratori non devono essere stati condannati per reati in materia di igiene e frodi alimentari e la prevalenza dei prodotti propri va misurata sul fatturato complessivo delle vendite dirette. Per ulteriori informazioni in merito rivolgersi ai nostri Uffici Zona.