Pensioni minime: a dicembre bonus di 154,94 euro

02/12/2013

Sono in arrivo 154,94 euro a dicembre per coloro che percepiscono la pensione integrata al trattamento minimo e hanno redditi bassi. L’Inps ha reso noto che l’aumento sarà corrisposto ai potenziali aventi diritto in via provvisoria per l’anno 2013 in attesa della verifica reddituale definitiva. L’aumento di 154,94 euro, conosciuto come importo aggiuntivo sulla pensione, è stato introdotto dalla Finanziaria del 2001 sotto forma di 300 mila lire e si aggiunge alla normale rata e alla tredicesima mensilità, in presenza di particolari condizioni reddituali, ai titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo. L’importo aggiuntivo non costituisce reddito e, pertanto, non è certificato nell’imponibile fiscale della pensione e non deve essere dichiarato per la corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il bonus viene dato a chi è pensionato almeno da gennaio di quest’anno. Se la pensione ha una decorrenza nel corso dell’anno il bonus viene ridotto in relazione al numero dei mesi: la misura mensile è di euro 12,91. Non hanno diritto al bonus coloro i quali percepiscono gli assegni e le pensioni degli invalidi civili, le pensioni e gli assegni sociali. L’importo aggiuntivo è pagato in misura intera se l’importo complessivo annuo delle pensioni è minore o uguale all’importo annuo del trattamento minimo, che per il 2013 è di 6.440,59 euro. Nel caso in cui l’importo complessivo delle pensioni sia compreso tra i 6.440,59 euro e i 6.595,53 euro annui (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’incremento), l’importo aggiuntivo viene corrisposto in misura proporzionalmente ridotta. L’importo aggiuntivo spetta ai pensionati che non superano i seguenti redditi annui: - Pensionato solo: 9.660,88 euro - Pensionato coniugato: 19.321,77 euro L’importo aggiuntivo non spetta se il pensionato coniugato possiede redditi propri superiori al limite previsto per il pensionato solo, anche se il reddito, cumulato con quello del coniuge, risulta essere inferiore al limite previsto per i soggetti coniugati; devono essere rispettati, in pratica, entrambi i limiti (personale e coniugale).