Conversione del permesso di soggiorno

05/12/2013

Com’è noto, negli anni la concreta applicazione della normativa sull’immigrazione ha generato un nutrito contenzioso tra i Ministeri competenti ed i soggetti interessati (stranieri, datori di lavoro, etc.). Con la circolare congiunta n. 6732 del 5/11/2013 i Ministeri dell’Interno e del Lavoro, modificando il loro originario parere, prendono atto dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi in materia di requisiti per la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per motivi di lavoro subordinato.
Più in particolare, poiché la giurisprudenza ha ritenuto in maniera univoca che il rientro del lavoratore nello Stato di provenienza al termine del rapporto di lavoro stagionale non rientra tra i requisiti di legittimità previsti dalla normativa in materia di conversione del permesso (art.24, c.4, d.lgs. n.286/98), i suddetti Ministeri stabiliscono che, nel relativo procedimento amministrativo, gli uffici competenti non devono accertare l’avvenuto rientro del lavoratore nel paese di provenienza e l’ottenimento di un secondo visto di ingresso in Italia. In altre parole - a differenza di quanto fino ad ora sostenuto dalle Amministrazioni competenti - è consentita anche la conversione del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.
Resta fermo, naturalmente, che per la conversione devono sussistere le condizioni previste dalla legge per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro non stagionale e cioè la presenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l’assenza di motivi ostativi, nonché l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, oltre che, ovviamente, l’esistenza di quote di ingresso disponibili per la conversione medesima.