Agevolazioni prima casa: cambiare idea è possibile

27/11/2011

Le disposizioni in materia di agevolazione “prima casa”, non prevedono la possibilità di rinunciare volontariamente al beneficio. L’agevolazione, infatti, consegue alla dichiarazione del soggetto, resa nell’atto notarile, con cui fa presente di possedere tutti i requisiti tra i quali il non possesso di un’altra casa di abitazione, la novità della fruizione dell’agevolazione e la residenza nel
comune in cui è situato l’immobile.
E’ possibile, invece, revocare a determinate condizioni la dichiarazione resa nell’atto notarile dal contribuente con cui lo stesso si obbliga a trasferire la residenza nel termine di 18 mesi dalla stipula dell’atto, in quanto tale dichiarazione non riguarda la sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici.
Tale principio enunciato con la risoluzione nr. 105/E nasce dall’istanza di interpello presentata da un contribuente che, consapevole di non poter adempiere all’obbligo di trasferimento, ha chiesto di poter rinunciare, per motivi personali, all’agevolazione “prima casa”, versando la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, senza l’applicazione di sanzioni.
Nel caso in cui sia ancora pendente il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza e l’acquirente non possa trasferirla
(anche per motivi personali), può revocare la dichiarazione d’intenti formulata precedentemente nell’atto di acquisto, trovandosi
ancora nei termini per adempiere agli impegni assunti. A tal fine, dovrà presentare un’apposita istanza all’ufficio territoriale presso il quale è stato registrato l’atto, chiedendo la riliquidazione dell’imposta.
L’ufficio, preso atto della richiesta del contribuente, notificherà l’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, oltre che gli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita. In tal modo, al contribuente non verrà applicata la sanzione pari al 30%, non configurandosi alcuna decadenza oltre i 18 mesi lo stesso contribuente potrà, ricorrendone i presupposti, fruire dell’istituto del ravvedimento operoso e la riduzione della sanzione ricorrerà dal giorno in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione.