Modelli intrastat 2010 ... novità in arrivo

04/12/2009
La Direttiva 2006/112/CE recante norme in materia di disciplina comunitaria relativa ai modelli Intrastat è stata recentemente modificata da due Direttive comunitarie la 2008/08/CE e la 2008/117/CE che hanno lo scopo di imprimere un’accelerazione al meccanismo di scambi informativi tra gli stati membri modificandone da un lato la periodicità e dall’altro allargando le magli delle transazioni che sono soggette a comunicazione all’Agenzia delle Dogane. Le novità apportate da entrambe le direttive entreranno in vigore dal 1° gennaio 2010. Nello specifico la Direttiva 2008/8/CE ha profondamente innovato la disciplina delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi d’imposta; a partire dal 01 gennaio 2010, infatti, per le prestazioni di servizi intercorrenti tra soggetti passivi d’imposta il luogo di effettuazione dell’operazione sarà individuato, di regola, nello Stato del committente anziché in quello del prestatore; per effetto di tale direttiva, l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi si estenderà anche alle prestazioni di servizi per le quali l’assolvimento dell’imposta spetterà al committente, mediante il meccanismo del reverse charge. Pertanto, gli elenchi riepilogativi dovranno essere presentati anche dai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi: - interne o internazionali, per le quali l’IVA sia dovuta dal committente stabilito in altro Paese UE; - comunitarie, per le quali l’IVA sia dovuta dal committente stabilito in altro Paese UE. Gli operatori che effettuano prestazioni di servizi all’estero dovranno altresì modificare il sistema contabile e il metodo di fatturazione e di registrazione. Infatti, per monitorare il flusso dei servizi tra operatori stabiliti in Paesi comunitari diversi e controllare l’esatto assolvimento dell’imposta con il meccanismo del reverse charge da parte del cliente, la nuova direttiva impone che il fornitore del servizio debba sempre e per qualsiasi prestazione resa emettere un documento secondo le norme sulla fattura europea. Ciò comporta che tutte le aziende nazionali che effettuino prestazioni nei confronti di imprese comunitarie dovranno preventivamente acquisire il numero di partita IVA dei loro clienti per emettere la relativa fattura, mentre i soggetti passivi d’imposta nazionali, se ricevono prestazioni di qualsiasi natura da soggetti di imposta residenti in un altro paese comunitario riceveranno una fattura senza IVA locale da parte dei loro fornitori e dovranno “integrare” la fattura estera per assolvere gli obblighi dell’inversione contabile. In base alla Direttiva 2008/117/CE, invece, si ha una modifica della periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi Modelli INTRA, volta al fine di combattere i fenomeni di evasione dell’imposta armonizzando le normative comunitarie in materia di operazioni tra stati membri, che di regola dovranno essere compilati con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo. Per le cessioni di beni è stabilito inoltre un termine trimestrale di presentazione solo se tali cessioni non risultino superiori ai 100.000,00 Euro; tale limite a far data dal 01-01-2012 sarà ulteriormente ridotto a 50.000,00 Euro. Inoltre tale direttiva, per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, prevede di adottare procedure elettroniche per la presentazione degli elenchi riepilogativi Modelli Intra; alla luce di quanto sopra, si ritiene che l’amministrazione finanziaria nazionale preveda dal 01-01-2010 la trasmissione telematica come unica modalità di presentazione. Occorrerà comunque attendere i provvedimenti legislativi nazionali che dovranno recepire le novità introdotte dalle sopradescritte normative per poter fornire maggiori informazioni agli operatori economici in vista dell’imminente entrata in vigore delle normative. I nostri Uffici sono a completa disposizione degli associati per eventuali informazioni in merito.