Trasporto prodotti fitosanitari

02/03/2012

Trasporto prodotti fitosanitari

L’attuale normativa sul trasporto dei prodotti pericolosi deriva dall’accordo europeo sul trasporto internazionale delle merci
pericolose – A.D.R.(Accord Dangereuses Route adottato a Ginevra il 15 dicembre 1966 e di competenza delle Nazioni Unite).
Anche il trasporto dei fitofarmaci (diserbanti, insetticidi, fungicidi e coadiuvanti) è assoggettato a queste normative che prevedono che gli
automezzi utilizzati siano equipaggiati da dispositivi di sicurezza, gli autisti siano in possesso di un particolare patentino e siano osservate
norme per la movimentazione dei prodotti trasportati. E’ esonerato da questa normativa il trasporto dei prodotti fitosanitari pericolosi a cura delle aziende agricole se effettuato per quantità limitate; questi quantitativi (intesi come somma delle quantità per ciascun prodotto)
possono variare a seconda del grado di pericolo con cui ciascun prodotto è stato classificato. Questa classificazione non fa riferimento alla classe tossicologica con cui il prodotto è registrato per l’utilizzo in agricoltura. L’unica disposizione di sicurezza da osservare è la presenza sul mezzo di trasporto di un estintore da 2 kg. Si invitano, pertanto, i nostri associati a verificare con il proprio fornitore i quantitativi massimi trasportabili per ciascun carico (considerando anche prodotti diversi) in regime di esonero.