Stranieri - contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

10/02/2012

Sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 31 dicembre 2011, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, del 6 ottobre 2011, concernente il contributo economico che gli stranieri devono versare per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
Nel citato provvedimento, all’art. 1 vengono stabiliti gli importi dovuti dallo straniero, la cui entità varia in relazione alla durata dell’autorizzazione al soggiorno, come di seguito riportato:
a) euro 80 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiori o pari ad un anno;
b) euro 100 per i permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiori o pari a due anni;
c) euro 200 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornati di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1 lett.a del decreto legislativo n.286/98 (dirigenti o personale specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, o ancora dirigenti disedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione).

Sono escluse dal versamento del contributo, ai sensi dell’art. 3, le sottonotate categorie:
a) stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, di età inferiore ai 18 anni;
b) stranieri di cui all’art. 29, comma 1, lett.b) del Decreto Legislativo n.286/98 (figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare); c) stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e loro accompagnatori;
d) stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo,
per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
e) stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

L’onere del pagamento del contributo decorre dal trentesimo giorno dalla pubblicazione del Decreto, pertanto riguarderà le istanze presentate a partire dal 30 gennaio 2012. Per quanto attiene alle modalità relative al versamento, il Decreto in oggetto stabilisce che l’importo del contributo e del permesso di soggiorno elettronico devono essere versati in un’unica soluzione, tramite bollettino, sul conto corrente postale nr. 67422402, intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale “importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”, disponibile presso tutti gli uffici postali. Il versamento in parola costituisce, unitamente agli altri previsti alla normativa vigente, requisito da verificare nell’ambito dell’attività istruttoria dell’Ufficio Immigrazione. Se l’importo versato è inferiore a quello dovuto, l’operatore dovràsospendere la trattazione dell’istanza, in modo da consentire al richiedente l’integrazione dell’importo presso un ufficio postale Sportello Amico.Al riguardo, si fa presente che nel sistema informatico Stranieri web è stata predisposta una apposita funzionalità che permette all’operatore, tramite link, di generare una nota per il richiedente, ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/90, nella quale sono indicate le modalità da seguire per il versamento, il numero dell’istanza e l’importo della somma ancora dovuta. A tal fine, Poste Italiane Spa provvederà a mettere a disposizione degli UfficiImmigrazione il relativo bollettino, riportante la causale “integrazione pagamento”.