Vino:schema nuovo DM piano dei controlli vini DOP

04/04/2012


È in via di emanazione il nuovo Decreto Ministeriale relativo ai “controlli dei vini DOP ed IGP”. I criteri perseguiti per l’impostazione della proposta sono stati l’alleggerimento delle procedure di controllo, la semplificazione delle incombenze dei produttori ed una complessiva riduzione dei costi, senza mettere in discussione l’efficacia del controllo.
Le novità ottenute sono state frutto di diversi mesi di incontri e discussioni tra la filiera ed i funzionari del MIPAAF.Maggiore coinvolgimento della filiera vitivinicola rappresentativa Il MIPAAF ha previsto che la filiera vitivinicola (il Consorzio,ove presente, o le Organizzazioni) sia maggiormente coinvolta e informata circa gli adempimenti delle Strutture di controllo dall’ICRQF nel caso di violazioni da parte dell’Ente di controllo e circa le modifiche al piano, al sistema tariffario ed ai propri organi di rappresentanza.
Dettaglio della tempistica e delle comunicazioni delle non conformità.Il testo prevede nel dettaglio la tempistica delle comunicazioni dell’Ente di controllo all’ICQRF: nel caso di inadempienze valutate come non conformità gravi (15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale, 20 giorni lavorativi dalla data dell’accertamento ispettivo); nel
caso di inadempienze valutate come non conformità lievi per le quali il soggetto non abbia fornito riscontro dopo 30 giorni dalla comunicazione e come non conformità lievi divenute gravi a seguito delle valutazione del Comitato di certificazione.
Iscrizione automatica. Per evitare notifiche inutili è stata prevista un’iscrizione automatica dei soggetti che non sono
già nel sistema di controllo attraverso le dichiarazioni già attualmente previste, cioè rivendicazioni e/o richieste di certificazione e/o comunicazioni di imbottigliamento.Comunicazione post imbottigliamento Il DM prevede che la comunicazione post imbottigliamento per le DOP sia fatta entro 7 giorni lavorativi dalla conclusione delle operazioni di imbottigliamento e almeno entro 3 giorni lavorativi prima della cessione.
In caso di urgenza la struttura di controllo è tenuta a rilasciare il parere di conformità in 24 ore. Allo scadere del termine la partita diviene cedibile (anche in mancanza di parere). Come richiesto da Confagricoltura, gli imbottigliatori delle DOP che utilizzano le fascette di Stato, sono esonerati dall’effettuare le comunicazioni post imbottigliamento.
Semplificazioni per le partite di vini DO ed IG rivendicate direttamente dal produttore.Sono state previste semplificazioni per le aziende “verticali” che non devono aspettare l’autorizzazione dell’Ente di controllo per commercializzare il proprio prodotto. L’autorizzazione di immissione al consumo da parte dell’ente di controllo è sostituita da:
– la rivendicazione per le partite di vino IG che non sono oggetto di riclassificazione;
– la relativa comunicazione per le partite di vino IG ottenute da tagli;
– la certificazione per le partite divino DO non soggetto a taglio,riclassificazione, declassamento;
la relativa comunicazione per le partite DO ottenute a seguito di taglio ed assemblaggio tra partite rivendicate dopo la certificazione di idoneità.
Vendita diretta.I produttori che vendono direttamente in recipienti forniti dai clienti devono comunicare mensilmente
alla struttura di controllo i quantitativi di vini DO o IG venduti direttamente.
Prospetto tariffario.Per le DOP, i viticoltori pagheranno sui quantitativi di uva rivendicati DO, per i vinificatori la
tariffazione può essere fatta sui quantitativi di prodotto rivendicati o in alternativa sui quantitativi di vino per i quali viene richiesta la certificazione, la scelta è effettuata dalla filiera rappresentativa.
Gli imbottigliatori pagheranno sui quantitativi effettivamente imbottigliati. Confagricoltura ha ottenuto che l’Ente di controllo espliciti i costi di gestione (spese amministrative,personale…) e i costi sostenuti per le attività di controllo ed infine motivi le scelte che hanno condotto alla definizione delle tariffe.
Controllo analitico di rispondenza tra prodotto imbottigliato e prodotto certificato.Fatte salve le tolleranze analitiche previste dalla normativa vigente e dal metodo di analisi,nella verifica di rispondenza devono essere valutate le differenze a carico dei parametri chimico fisici (titolo alcolometrico totale, zuccheri totali ed estratto secco non riduttore qualora previsto dal relativo disciplinare di produzione) derivanti anche da eventuali pratiche enologiche comunicate dal produttore con apposito modulo.