Aggiornamenti sulla normativa vitivinicola

04/05/2012

MODIFICHE AI REGOLAMENTI UE:DOCUMENTI DI TRASPORTO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI
E TENUTA DEI REGISTRI
Con il Regolamento (UE) 314/12 vengono apportate alcune modifiche
di rilievo ai Regg. (CE) 505/2008 e e 436/2009.
Per quanto riguarda la compilazione dei documenti di trasporto,
le indicazioni europee sono per lo più rimaste invariate.
Una novità di rilievo è rappresentata dalla soppressione dell’obbligo
di indicare le operazioni di solfitazione sui registri (aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio).
COMPILAZIONE DEI REGISTRI DI IMBOTTIGLIAMENTO
Ricordiamo che sul registro di imbottigliamento è obbligatorio indicare sempre il numero del lotto di imbottigliamento.
Inoltre, quando vengono imbottigliati prodotti a Denominazione di Origine, occorre sempre annotare il numero di Certificato di Idoneità (rilasciato dall’Organismo di controllo Valoritalia o CCIAA) del prodotto ed il numero
dei Contrassegni di Stato utilizzati (“dal n.___ al n.___”) per quello specifico imbottigliamento.
OBBLIGO DI INDICARE LA PRESENZA DI ALBUMINA E CASEINA IN ETICHETTA
La Commissione Europea ha diffuso un documento di modifica
del Reg. (CE) n. 607/2009 relativo all’etichettatura dei vini, finalizzato
a rendere obbligatorio in etichetta la presenza di sostanze allergeniche nel vino quali l’albumina e la caseina.
L’articolato è stato predisposto dopo vari mesi di discussione fra i funzionari che si occupano di salute (che hanno mostrato un orientamento rigido all’indicazione in etichetta degli allergeni a difesa della salute dei consumatori) e quelli che si occupano di agricoltura (più sensibili alle
motivazioni economiche degli operatori; nel dibattito sono intervenute
anche le organizzazioni europee dei produttori che hanno spinto per evitare le ulteriori indicazioni in etichetta).
L’albumina e la caseina sono utilizzate come chiarificanti ma, ai sensi della Direttiva 2000/13/CE, per il loro carattere allergenico devono essere riportate in etichetta, sul modello di quanto previsto per i solfiti.
Nel caso specifico le diciture da inserire in etichetta sono:
• nel caso delle proteine del latte: latte, prodotti del latte, caseina del latte o proteine del latte;
• nel caso dei prodotti a base di uova: uova, proteine delle uova, prodotti delle uova, lisozima delle uova, ovoalbumine. Tali diciture potranno essere accompagnate, ma non sostituite, dai pittogrammi sotto riportati.
Tuttavia, in linea con quanto richiesto da Confagricoltura in
sede europea, nel documento di lavoro la Commissione specifica
che tale obbligo non è previsto se l’albumina e la caseina non sono
presenti nel vino dopo la filtrazione, oppure se la loro presenza
non è rilevabile con i metodi di analisi raccomandati dall’Organizzazione
Internazionale della Vigna e del vino (OIV). I produttori avranno l’onere di dimostrare che nei loro vini non sono presenti residui di tali sostanze
allergeniche.
L’obbligo di etichettatura è, ad ogni modo, ipotizzato per i vini
contenenti albumina e caseina immessi sul mercato comunitario
dopo il 31 dicembre 2012 o etichettati dopo tale data.
Confagricoltura, insieme alle organizzazioni dei produttori a livello
europeo, ha richiesto in questa fase maggiore chiarezza relativamente
alle modalità per i produttori di dimostrare l’assenza di tali sostanze nei loro vini.