Le novità del Decreto Semplificazioni

28/11/2014

Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 30 ottobre 2014 è stato approvato in via definitiva il D.lgs. Semplificazioni Fiscali.
Il Decreto Legislativo contiene disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione della delega fiscale (L. n. 23 dell’11 marzo 2014): 730 precompilato, semplificazioni nei rimborsi IVA, innalzamento del limite di esonero della presentazione della dichiarazione di successione, innalzamento del limite di detraibilità per gli acquisti di omaggi non rientranti nell’attività di impresa, iscrizione immediata all’archivio VIES, allineamento dei criteri per l’identificazione della prima casa ai fini IVA e ai fini dell’imposta di registro, obbligo di invio dei dati contenuti nelle lettere d’intento che passa dal fornitore all’esportatore abituale, innalzamento da euro 500,00 ad euro 10.000,00 della soglia di esonero delle operazioni da includere nella Comunicazione black list sono solo alcune delle novità contenute nel Decreto Legislativo.
Per quanto riguarda il 730 precompilato, i sostituti d’imposta dovranno inviare le nuove Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno. Sarà inoltre anticipata al 28 febbraio la data di trasmissione di alcuni oneri deducibili o detraibili sostenuti l’anno precedente (interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare).
Nel 2016, inoltre, dopo una prima fase in cui verranno soltanto indicati i dati disponibili in Anagrafe tributaria, questi ultimi saranno successivamente integrati con quelli del Sistema Tessera Sanitaria e quindi acquisti di medicinali e prestazioni sanitarie.
Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene trasmessa al contribuente in via telematica, che dopo i necessari controlli può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati e comunicandoli tramite il Caf ed altri soggetti abilitati all'Agenzia Entrate.
Altra rilevante modifica riguarda la Dichiarazione di successione, che non dovrà più essere presentata se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000,00 euro (dagli attuali 25.822,00 euro) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Per ciò che riguarda i rimborsi IVA è stato previsto l’azzeramento degli adempimenti per i rimborsi fino a 15.000 euro e l’eliminazione della prestazione della garanzia per i rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio”.
Altra novità nel mondo IVA è l’innalzamento della soglia rilevante per la detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa. Più in dettaglio, si prevede l’innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia per la detraibilità degli omaggi.
Viene inoltre inserita una norma che allinea la nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che anche l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.
Con le nuove norme introdotte dal D.lgs. Semplificazioni Fiscali, con l’esercizio dell’opzione per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES e può iniziare da subito ad effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni).
Altra novità è la semplificazione degli elenchi INTRASTAT in relazioni alle prestazioni di servizi, cosiddette “generiche” (diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972), rese nei confronti di soggetti passivi Iva stabiliti in un altro Stato UE e quelle da questi ultimi ricevute. La semplificazione è demandata ad un successivo Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane da emanarsi, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con l’ISTAT, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni.
Con la modifica si riduce il relativo contenuto alle sole informazioni concernenti: i numeri di identificazione IIVA delle controparti, il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta e il Paese di pagamento.
Si riscrive l'articolo 1 del D.L. 98/2010, prevedendo che la comunicazione annuale delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori Black list, si renda obbligatoria solo qualora l'ammontare complessivo annuale delle operazioni sia superiore a 10.000 euro.
Il Decreto Semplificazioni modifica il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento rilasciate dall’esportatore abituale che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 8, lett. c), del D.P.R. n.633/72. In particolare si elimina l’obbligo di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute da parte del fornitore dell’esportatore abituale, prevedendo che tale onere sia assolto dall’esportatore abituale stesso.
Per l'efficacia della norma occorre però attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi l'entrata in vigore del provvedimento, che al momento della stampa del presente articolo non è ancora avvenuta.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati su altre eventuali novità in materia.

Marco Ottone