A dicembre importo aggiuntivo annuo di euro 154,94

24/11/2014

L’Inps riepiloga le modalità di riconoscimento dell’importo aggiuntivo da corrispondere, in presenza di particolari condizioni reddituali, ai titolari di pensioni il cui importo di pensione non superi il trattamento minimo, così come previsto dall’art. 70, commi da 7 a 10, della L. 388/2000.
La corresponsione dell’importo aggiuntivo di euro 154,94 annue o di da parte di esso avviene in sede di erogazione della tredicesima mensilità o dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno.
PRIMO REQUISITO richiesto è che il titolare di una o più pensioni non superi l’importo del trattamento minimo previsto per il 2014 (euro 6.517,84)
• Importo pensione/i < di 6.517,94: si ha diritto all’importo pieno;
• Importo pensione/i tra 6.517,94 e 6.672,88: si ha diritto ad un importo parziale;
• Importo pensione/i > di 6.672,88: non si ha diritto ad alcun importo.
SECONDO REQUISITO richiesto è che il reddito del pensionato (reddito complessivo assoggettabile all’Irpef) e del coniuge (se presente) non deve superare:
• l’importo di una volta e mezza il trattamento minimo (euro 9.776,91) in caso di pensionato non coniugato;
• l’importo di tre volte il trattamento minimo (euro 19.553,82).
Con il mod. ObisM 2015 verrà riportata l’indicazione che l’importo dell’aumento per la Legge Finanziaria 2001 attribuito a dicembre 2014 è stato corrisposto in via provvisoria, in attesa della verifica dei redditi definitivi.