Congedo parentale: elevazione dei limiti temporali

02/09/2015

Con il Decreto Legislativo 80/2015, il Governo realizza la terza delle quattro deleghe previste dalla L. 183/2014, meglio conosciuta come Jobs Act. Sulle modifiche apportate al congedo parentale (art. 32 del D.Lg. 151/2001, meglio noto come T.U. sulla maternità/paternità), l’INPS fornisce precisi chiarimenti in merito all’astensione a favore dei genitori lavoratori e lavoratrici dipendenti di fruire del congedo parentale fino a 12 anni (prima 8 anni) di vita del figlio oppure fino a 12 (prima 8 anni) dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del c. 2 dell’art. 32 (“qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi”). Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al c. 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero. Il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Nei primi sei anni di vita del figlio, il congedo sarà parzialmente pagato, a prescindere dal reddito del genitore: al lavoratore spetterà il 30% della retribuzione media giornaliera. Dai sei agli otto anni di età del figlio, l’indennizzo è previsto solo per il genitore al di sotto di una soglia di reddito che, per il 2015, si attesta a quota 6.531,07 euro. Anche in questo caso, la retribuzione sarà pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Dagli otto ai dodici anni di età del figlio, invece, non è previsto alcun indennizzo.