L’affitto ad una società semplice non fa decadere dalle agevolazioni fiscali

03/03/2015

L’affitto dei terreni costituenti un “compendio unico” ad una società semplice, composta dagli stessi proprietari dei terreni nel decennio dalla sua formazione, non consente la revoca delle agevolazioni fiscali concesse per la formazione del “compendio unico”. E questo perché una società semplice, formata dagli stessi soggetti che hanno costituito il “compendio unico”, non costituisce un nuovo soggetto giuridico. Sono le motivazioni della sentenza n. 960/2014 emessa dalla Sezione seconda della Commissioni Tributaria provinciale di Brescia e depositata in segreteria il 16 dicembre scorso. La costituzione di un “compendio unico” consentiva agli agricoltori di acquistare terreni agricoli (e fabbricati destinati al servizio dei fondi) senza pagare alcuna imposta (art. 5 bis del dlgs n. 228/2001, art 7 comma 2 del dlgs n. 99/2004 modificato dal dlgs n. 101/2005). I benefici venivano concessi a fronte di un vincolo di coltivazione decennale, che comporta anche il divieto di vendere (o comunque alienare) il compendio e la sua indivisibilità. Il trasferimento era esente dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di qualsiasi altro genere. La legge parlava di trasferimento a qualsiasi titolo, quindi l’agevolazione si applicava sia alla compravendita che alla donazione, a differenza della piccola proprietà contadina, in cui l’agevolazione vale solo per la compravendita. L’espressione usata dal legislatore sembrava comprendere anche il conferimento di terreni agricoli in società e ciò appare coerente con l’intenzione di favorire lo sviluppo di imprese agricole gestite in forma associata. Questa agevolazione poteva essere richiesta da tutti gli imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole, e, naturalmente, dai coltivatori diretti, e si applicava a tempo indeterminato. Nel caso trattato dalla suddetta sentenza, le Entrate di Brescia notificavano un avviso di liquidazione con cui revocavano le agevolazioni richieste in sede di costituzione di un “compendio unico” su alcuni terreni agricoli. L’Ufficio aveva rilevato che, prima del decorso dei 10 anni, i contribuenti costituenti il “compendio unico”, avevano concesso in affitto i terreni ad una società semplice esercente attività agricola, formata dalle stesse persone costituenti il “compendio unico”. Riteneva, quindi, violata la disposizione di legge che non consente, il trasferimento dei fondi prima dei dieci anni dalla sua formazione. Di diverso avviso i giudici provinciali di Brescia che hanno accolto il ricorso e annullato l’avviso di liquidazione. Tra le righe della sentenza di legge: “La società semplice non può essere annoverata tra i soggetti di diritto diversi dagli stessi contribuenti che hanno costituito il compendio unico”. “Tutto ciò - conclude il Collegio - conduce a ritenere come non possa ritenersi violata la norma relativa alle agevolazioni, in quanto va ritenuto che il compendio unico sia stato coltivato, in concreto, dalle stesse persone che avevano provveduto alla sua costituzione”.