Legge di Stabilità 2016

05/01/2016

Prime indicazioni sulle novità in materia pensionistica

Nella giornata di martedì 22 dicembre il Senato ha approvato definitivamente la Legge di Stabilità 2016. Il testo si compone di un solo articolo e di ben 991 commi. Da una prima lettura della nuova manovra finanziaria, che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, abbiamo evidenziato qui di seguito alcune disposizioni rilevanti che saranno oggetto di futuri approfondimenti.

Comma 264
(Decorrenza del trattamento pensionistico del personale del comparto scuola e AFAM)
Ai lavoratori del comparto scuola e AFAM si riconosce l’applicabilità della salvaguardia pensionistica qualora siano titolari di specifici congedi o permessi per figli con handicap grave ed abbiano ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015. Tali soggetti potranno accedere alla pensione a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di istruzione e di decorrenza del trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola.

Commi da 265 a 273
(Soggetti salvaguardati dall’incremento dei requisiti pensionistici)
Viene previsto il settimo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica (cosiddetta Riforma Fornero). In sostanza si garantisce l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad ulteriori 26.300 soggetti, individuando nuove categorie di soggetti beneficiari ed incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica dal 6 dicembre 2011). Pertanto i requisiti devono maturarsi entro il 6 dicembre 2016.
Le categorie oggetto della settima salvaguardia sono:
• 6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile
• 9.000 lavoratori (prosecutori volontari)
• 6.000 lavoratori di cui all’art. 1, comma 194, lett. b) c) e d), L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
• 2.000 lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave nel corso del 2011
• 3.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato (con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori stagionali) cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato.
I soggetti interessati devono presentare istanze, pena decadenza, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità.

Commi da 274 a 279
(Disposizioni previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto)
Si dispone che la maggiorazione contributiva di cui all’art. 13, comma 2, della L. 257/1992 (pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto per l’accesso al trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto), riconosciuta agli ex lavoratori, occupati nelle imprese esercenti attività di decoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata, si applica ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico non solo nel corso del 2015, come previsto dalla normativa vigente, ma anche nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 (senza la corresponsione degli arretrati).
La maggiorazione contributiva si estende:
• ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non abbiano ancora maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.
• ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l’esposizione alle fibre di amianto. Comma 281 (Opzione donna) L’opzione al pensionamento anticipato (Riforma Maroni) riconosciuta alle lavoratrici dipendenti ed autonome trova operatività fino al 31 dicembre 2015 alla sola condizione che a tale data siano raggiunti i requisiti contributivi previsti e non anche la decorrenza (cosiddetta apertura della finestra).
I requisiti sono:
• lavoratrici dipendenti: 35 anni di contributi e 57 anni 3 mesi di età;
• lavoratrici autonome: 35 anni di contributi e 58 anni e 3 mesi di età.

Comma 283
(Contributi per il baby-sitting)
Il comma estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la possibilità già prevista per la madre lavoratrice dipendente di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l’infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).

Comma 284
(Trasformazione del rapporto di lavoro)
I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d’intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico, ridurre l’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. La disciplina ha carattere transitorio.

Commi 287 e 288
(Indicizzazione delle pensioni)
Si esclude l’applicazione di un’indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali. Si dispone, infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT, non può essere inferiore a zero.

Comma 298
(Riscatto della laurea)
Il riscatto del periodo di laurea assume rilievo ai fini dell’esercizio della facoltà riconosciuta ai lavoratori dipendenti, che abbiano almeno cinque anni di contribuzione, per riscattare i periodi corrispondenti al congedo parentale (astensione facoltativa per maternità) o per motivi familiari (assistenza e cura dei disabili) non coperti da assicurazione.

Comma 299
(Pensioni anticipate - penalizzazioni)
Le pensioni anticipate che hanno subito le penalizzazioni (1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni e del 2% per ogni ulteriore anno, ecc.) negli anni 2012, 2013 e 2014 verranno ricalcolate senza la penalizzazione dal 1° gennaio 2016 (non è prevista corresponsione di arretrati).

Comma 310
(Proroga DIS-COLL)
L’istituto dell’indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa viene rifinanziata anche per gli eventi di cessazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Comma 391 (Carta della famiglia) A decorrere dal 2016 viene prevista la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalità stabilite, sulla base dell’ISEE, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La carta consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa.

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