L’obbligo dell’abilitazione all’utilizzo professionale di determinate macchine agricole noto anche come "patentino per il trattore" introdotto dal decreto legislativo 81 del 2008 e normato dall'accordo Stato Regioni del 2012, più volte prorogato, è entrato definitivamente in vigore il 1 gennaio 2016.
Non è una patente di guida è l’attestazione di partecipazione ad un percorso formativo di ABILITAZIONE PROFESSIONALE richiesta per guidare e utilizzare alcune macchine “speciali” quali, in campo agricolo, carrelli elevatori telescopici, ruspe, terne, piattaforme elevabili e appunto TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI.
La normativa coinvolge sia le aziende con dipendenti sia le ditte autonome o a conduzione familiare.
L’obbligo prevede la frequenza a corsi abilitanti di durata e contenuti variabili a seconda delle macchine utilizzate.
È ad esempio previsto per la guida dei trattori gommati un corso di 8 ore, 3 delle quali dedicate alla teoria, in aula, e 5 ore di pratica in apposito centro di prova. Altre 5 ore di pratica sono necessarie per i trattori cingolati.
Sono però previste deroghe e proroghe per determinate situazioni personali degli utilizzatori.
- Utilizzatore dipendente o autonomo in possesso alla data del 31/12/2015 di esperienza biennale nell’utilizzo della macchina, conseguita, anche non continuativamente, negli ultimi 10 anni: è sufficiente un corso di aggiornamento da effettuarsi entro il 13 marzo 2017, della durata di 4 ore da svolgersi in aula con richiami di pratica e tecnica di guida senza tuttavia prove pratiche in campo.
- Utilizzatore dipendente o autonomo senza esperienza biennale ma incaricato dell’uso della macchina antecedentemente al 31/12/2015: obbligo di corso base completo da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017, della durata prevista dall’accordo Stato Regioni del 2012 e variabile per le varie macchine incluse nella norma, da svolgersi parte in aula con lezioni teoriche e parte in campo con prova d’esame finale.
Sia l’esperienza biennale che l’utilizzo antecedente al 31/12/2015 devono essere autocertificati dal dipendente o dal datore di lavoro o dal lavoratore autonomo, a seconda del caso, con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Per tutte le abilitazioni sopra descritte è poi previsto un aggiornamento di 4 ore con cadenza quinquennale.
Per i lavoratori dipendenti il mancato rispetto degli obblighi descritti ricade nel sistema sanzionatorio regolato dal Decreto legislativo n. 81 del 2008 che prevede pesantissime sanzioni anche penali a carico del datore di lavoro per la omessa o insufficiente formazione e informazione dei propri lavoratori dipendenti.
I modelli di autocertificazione sono disponibili presso i nostri uffici e su questo sito www.confagricolturalessandria.it
Le autocertificazioni corredate da documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore o gli attestati di frequenza ai corsi formativi (patentino) devono essere conservate in azienda a disposizione delle autorità competenti in materia di sicurezza sul lavoro e accompagnare l’utilizzatore della macchina durante la circolazione stradale in quanto potrebbero essere richieste in visione dai vari organi di polizia che vigilano sul traffico stradale.
Allegati:
- modulo iscrizione corso
- abilitazione biennale autonomi
- abilitazione biennale coadiuvanti
- abilitazione biennale dipendenti
- incarico al 31/12/2015 autonomi
- incarico al 31/12/2015 coadiuvanti
- incarico al 31/12/2015 dipendenti