Lavoratori esposti all’amianto

04/05/2016

Proroga per la richiesta del beneficio amianto al 31 dicembre 2016

La circolare INPS n. 45 del 29 febbraio 2016 ha disposto in merito all’art. 1, comma 279 della Legge di Stabilità 2016. Il comma 279 testualmente recita: All’articolo 1, comma 115, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
Ne discende che il comma 115 risulta ancora in vigore fino al 31 dicembre 2016.
I destinatari del comma 115 sono i soggetti che realizzano le seguenti condizioni:
– assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL;
– dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa;
– soggetti che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità superiore ai limiti di legge;
– soggetti che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 47 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.
Quanti realizzano le condizioni richiamate hanno tempo fino al 31 dicembre 2016 per presentare alla competente INPS territoriale le domande per richiedere la maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata.