Le proposte di semplificazione della Commissione europea sul Greening

13/07/2016

Come annunciato in più occasioni dal Commissario europeo Hogan, l’Esecutivo comunitario, nel processo di semplificazione della riforma della Pac, ha ipotizzato di introdurre alcune semplificazioni alle modalità attuative del pagamento di “inverdimento” (greening). Qualche giorno fa è stata diffusa una nota (in inglese, il link è al termine di questa notizia) con le proposte di modifica al regolamento delegato n. 639/2014 che detta le modalità applicative per i vari regimi di pagamenti diretti e quindi anche per il greening.

La Commissione deliberatamente sceglie di proporre modifiche solo al provvedimento delegato di attuazione, senza intervenire sulle norme di base che sono invece incluse nel regolamento approvato in codecisione n. 1307/2013. Segue comunque una sintesi delle proposte che saranno prossimamente discusse in vista di una loro approvazione. All’articolo 40 si propone di differenziare il periodo di riferimento per classificare le colture ai fini della diversificazione a livello regionale o sub-regionale. Attualmente il periodo è unico e fissato a livello nazionale (per l’Italia dal primo aprile al 9 giugno dell’anno di presentazione della domanda). All’articolo 45 si prevede che la terra lasciata a riposo ed utilizzata come Area a Focus Ecologico rimanga tale per un periodo minimo fissato dagli Stati membri e non inferiore a 9 mesi. Attualmente il regolamento non fissa la durata minima della non coltivazione.

Sempre all’articolo 45 si propone una semplificazione della definizione degli elementi caratteristici del paesaggio anche in linea con gli elementi considerati ai fini della condizionalità. Tra le altre cose si elimina la minima circonferenza degli alberi isolati e la misura della sovrapposizione delle chiome. Si estende da 0,1 sino a 0,3 ettari la superficie massima degli stagni da poter considerare. La fascia con vegetazione ripariale è inclusa comunque in questa estensione. Ancora all’articolo 45.5 si propone di semplificare le regole per l’identificazione di fasce tampone ivi incluse quelle lungo i corsi d’acqua (condizionalità) e di gestirle assieme ai “margini dei campi”. Si allarga la larghezza minima a 2 metri e si considerano 20 metri come larghezza massima ammissibile da considerare ai fini EFA per fasce tampone e margini dei campi. Si semplificano anche gli obblighi per le fasce di ettari lungo i bordi forestali e si allarga la larghezza minima a 2 metri. All’articolo 45.8 si propone una lista di specie non autoctone che, a partire dall’eucalipto, non possono essere usati come “cedui a rotazione rapida” ai fini delle Aree a Focus Ecologico. La proposta di regolamento oggi manca di questa lista allegata. Viene inoltre proposto (all’articolo 45.9) di semplificare la gestione delle “colture intercalari o manto vegetale” includendovi anche le leguminose.

All’articolo 45.10, concernente le azotofissatrici, si propone di autorizzare anche le colture miste e non solo le azotofissatrici in purezza. Gli Stati membri, poi, oggi sono obbligati a fissare delle regole per le azotofissatrici in particolare riguardanti le aree soggette alle direttive “nitrati” e “acque”. Tale obbligo si propone che divenga una facoltà. In ogni caso, si propone che le aree con azotofissatrici non includano le superfici oggetto di pratiche equivalenti. Si propone di modificare le “regole di adiacenza” per considerare ammissibile una superficie quando è appunto adiacente ad un’area a focus ecologico. E quindi ad esempio, una siepe ed un fossato adiacenti a superficie ammissibile, sono entrambi ammissibili e non solo l’elemento direttamente adiacente. All’articolo 45.12 si propone di rendere più flessibili gli impegni di non coltivazione permettendo il taglio e il pascolo per le fasce tampone e i margini dei campi a discrezione degli Stati membri, oltre ovviamente alla superficie a riposo. Si propone poi (art. 45.13), un divieto generalizzato dell’utilizzo di prodotti per la difesa delle piante per le superfici destinate ad EFA e costituite da:

  • Superfici a riposo;
  • Fasce lungo i bordi forestali;
  • Colture intercalari e di copertura vegetale;

Questo al fine di “migliorare le performance ambientali delle Aree a Focus Ecologico.”

Si inserisce poi un ulteriore allegato con una tabella dei fattori di ponderazione e conversione da utilizzare per le superfici e gli elementi caratteristici del paesaggio usate nelle “misure equivalenti” (allegato IX del reg. n. 1307/2013) allineandole a quelle ammissibili.

Per Confagricoltura è prematura una valutazione definitiva di queste proposte che comunque appaiono confinate ad alcuni piccoli adattamenti che non migliorano però significativamente gli adempimenti del greening per gli operatori, mentre destano da subito preoccupazione il periodo minimo di messa a riposo, l’allargamento del margine minimo dei bordi dei campi ed il divieto generalizzato di utilizzo di prodotti chimici (art. 45.13) sulle EFA,. Inoltre non si sono prese in considerazione misure che davvero potrebbero snellire l’applicazione dell’inverdimento, quali per esempio:

  • una riconsiderazione della definizione delle “leguminose foraggere” specializzate come seminativi;
  • una attenuazione degli obblighi di gestione della messa a riposo;
  • una applicazione più flessibile delle deroghe previste nei casi in cui almeno il 75% delle superfici è destinato a set-aside, foraggere e/o colture sommerse. Ad esempio eliminando il limite dei 30 ettari residui che determina una ingiustificata disparità di trattamento tra le aziende.

Nei prossimi giorni inizierà il confronto con il Mipaaf sull’argomento.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/55109090/greening_proposta_Commissione_ds_egdp_2016_04.pdf