Vendita diretta, le novità della Legge di Bilancio

04/02/2019

Attraverso l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 4 D.lgs. n. 228/2001 (vendita al dettaglio dei prodotti agricoli), la Legge di Bilancio 2019 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possano vendere non solo prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive proprie aziende, come già oggi previsto, ma anche prodotti agricoli ed alimentari, appartenenti a comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato relativo alla vendita dei propri prodotti deve comunque restare prevalente rispetto al fatturato derivante dalla vendita del totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. Resta ferma l’attuale normativa fiscale in ordine al regime di reddito d’impresa applicabile per l’attività di mera commercializzazione dei prodotti acquistati da terzi.