Regime fiscale dell’enoturismo

27/03/2019

Il Sole24Ore di ieri, con un articolo di Gian Paolo Tosoni, informa che è in dirittura d’arrivo il decreto che regolamenterà l’enoturismo. 
La Legge di Bilancio 2019 disciplina legislativamente un insieme di attività che va sotto il nome di “enoturismo”, che ricomprende le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, e le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.
All’attività in questione si applica, ai fini fiscali, il regime di cui all’art. 5 della L. n. 413/91, già previsto  per l’attività di agriturismo, che prevede l’applicazione del coefficiente del 25% ai ricavi conseguiti per la determinazione del reddito imponibile e la detrazione forfetizzata del 50% dell’IVA sulle vendite, ai fini della determinazione dell’IVA detraibile. Peraltro, la forfetizzazione ai fini IVA si applica soltanto nei confronti degli agricoltori che applicano il regime speciale agricolo ex art. 34 del DPR n. 633/72.
Con decreto del MIPAF, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verranno definite le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l’esercizio dell’attività enoturistica.