«Sblocca cantieri», nuove regole per le società di capitali

11/07/2019

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019, n. 140, è stata pubblicata la legge 14 giugno 2019, n. 55, che sancisce la: “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.
L’articolo 379 del nuovo codice della crisi entrato in vigore il 16 marzo 2019 aveva fissato soglie dimensionali basse (due milioni di euro di attivo e di ricavi e 10 dipendenti) per l’istituzione dei revisori e del collegio sindacale nelle srl.
Si tratta di limiti molto restrittivi rispetto a quelli in vigore in precedenza: 4,4 milioni di attivo, 8,8 milioni di ricavi e 50 dipendenti.
La modifica è volta a limitare le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l’organo di controllo o il revisore.
Con l’approvazione dello “Sblocca cantieri” le soglie sono così rideterminate:
- il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è ampliato dagli attuali 2 milioni di euro a quattro milioni;
- i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono ampliati dagli attuali 2 milioni di euro a quattro milioni;
- il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio è ampliato dalle attuali 10 unità o venti unità.
Non è oggetto di modifica la norma che prevede che l’obbligo di nomina di revisore scatta quando si supera per due anni consecutivi anche uno solo dei parametri indicati.
Resta inalterata la disposizione che prevede che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alle suddette ipotesi, cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. Le società dovranno verificare se hanno superato i limiti nei due esercizi precedenti alla scadenza, il 2017 e il 2018.
L’ultimo comma della disposizione introduce un coordinamento di natura formale al quinto comma dell’articolo 2477 cc, il quale dispone che l’assemblea, che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra indicati per i quali scatta l’obbligo di nomina dei revisori, deve provvedere entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.