Bonus facciate

25/02/2020

L’Art. 1, commi 219- 224 della Legge di Bilancio prevede la detraibilità dall’imposta lorda del 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, anche solo di tinteggiatura o pulitura, di recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nelle zone A e B come individuate dal DM n. 1444 del 2 aprile 1968. Laddove l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna), influenzi dal punto di vista termico l’edificio, ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010. Ferme restando, comunque, le disposizioni agevolative in materia edilizia (il Bonus edilizia) e di riqualificazione energetica (cosiddetto Ecobonus), l’agevolazione viene ammessa esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Si evidenzia che la nuova detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell’anno 2020 senza alcun limite massimo di spesa (la norma non lo prevede) ed è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi. Per tale agevolazione non è ammessa né la cessione del credito né lo sconto sul corrispettivo.