Comunicazione agli associati sulle indicazioni relative al DPCM in vigore dal 23 marzo al 3 aprile

27/03/2020
Riportiamo il testo già inviato via mail agli associati dalla segreteria di Confagricoltura Alessandria.

Gentilissimi associati,

con la presente cerchiamo di fornire indicazioni relative al DPCM in vigore dal 23 marzo scorso fino al 3 aprile 2020.

Non esitate a chiedere informazioni e segnalare problematiche agli uffici zona o alla sede provinciale.

Vi trasmetto in allegato il testo del DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto estende i termini di efficacia dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020.

Vi riepilogo di seguito i contenuti di maggiore interesse ed i nostri commenti per quanto riguarda specificamente l’attività di produzione agricola.

Vi segnalo che quanto non ricompreso nell’allegato elenco di ATECO autorizzati, potrà successivamente essere inserito con decreto del MISE e che è comunque possibile interpretare estensivamente alcune disposizioni per attività funzionali alla gestione dell’emergenza, previa comunicazione al Prefetto.

Vi segnalo inoltre la necessità, ai sensi dell’art.1, comma 3, che tutte le attività non sospese, si attengano al Protocollo sottoscritto il 14 marzo scorso.

Allo stesso tempo, vi segnaliamo che stiamo in dirittura d’arrivo per la sottoscrizione del protocollo con le organizzazione sindacali agricole, che sarà notificato agli organi competenti.

Considerazioni specifiche per l’agricoltura

• Le attività agricole sono riconosciute come essenziali e quindi coltivazioni ed allevamenti sono senz’altro consentite; il relativo codice ATECO (01) è il primo dell’elenco in allegato.

• In ogni caso tale concetto è ribadito dalla lettera f) dell’articolo 1 del decreto che riporta testualmente: “f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.”. Si sottolinea il riferimento ai prodotti agricoli ed alimentari, quindi includendo tutti i prodotti ivi inclusi quelli non destinati ad alimentazione. Rimangono ferme invece le indicazioni relative alla vendita al dettaglio per la quale si rinvia alle precedenti note e, per quanto riguarda in particolare la vendita di piante e fiori, ai quesiti che sono stati inoltrati da Confagricoltura alla Presidenza del Consiglio e sui quali siamo in attesa di un riscontro.

• Non c’è quindi alcun dubbio sulla possibilità di proseguire a produrre e commercializzare prodotti agricoli ed alimentari. Ivi compresi quelli delle attività florovivaistiche che sono incluse nel codice ATECO 01. Si tratta di un importante risultato che consente di proseguire senza problemi l’attività del settore primario nel suo complesso.

• Non sono invece consentite la silvicoltura (divisione 02 della classificazione ATECO), e le attività di cura e manutenzione del verde (codice 81.3.) che Confagricoltura ha chiesto di inserire ma che evidentemente sono state considerate meno essenziali rispetto alle priorità della filiera agro-alimentare. Si tratta di una scelta che sarà comunque possibile rivedere considerando la rilevanza di tali attività, la necessità di procedere ad attività indifferibili di gestione di piante e altre colture e la coerenza rispetto ad altre attività comunque consentite come il florovivaismo. La procedura (articolo 1, lettera a) prevede che l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 “può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.”
Altrettanto può dirsi di alcune altre attività che pure Confagricoltura ha chiesto di inserire e che sono di diretto interesse per il settore come:
o La produzione di bottiglie in vetro (produzione di “vetro cavo” codice 23.1) e di contenitori in latta per alimenti (codice 25.9) o Il commercio all’ingrosso di fitofarmaci e fertilizzanti (codice 46.75.01)

• Sono invece state inserite tutte le attività essenziali alla filiera produttiva del primario che pure Confagricoltura aveva indicato come essenziali e nella fattispecie:
o tutte le industrie alimentari inserite nella divisione 10 della ATECO e che comprende anche la produzione di mangimi;
o tutte le attività di commercio all’ingrosso di prodotti agricoli ed alimentari e macchinari, utensili, accessori funzionali alla attività agricola nonché le rispettive attività di assistenza (manutenzione, riparazione etc.).
In questo quadro in chiaro-scuro, il provvedimento del Governo (articolo 1, lettera d. del DPCM) prevede comunque una importante deroga e cioè che “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1” previa dettagliata comunicazione al Prefetto che può comunque sospendere le attività in questione. In tal senso possono quindi essere derogate attività funzionali a garantire la continuità delle produzioni agricole.

Nel ringraziarvi per l'attenzione, vi porgo cordiali saluti.

Il Direttore provinciale
Cristina Bagnasco


In Allegato