Controlli ufficiali sul benessere animale e farmaco-sorveglianza

19/06/2020

Con la nota DGSAF 4339 del 24 febbraio 2020 il Ministero della Salute specifica la modalità con cui considerare i dati presenti nel sistema Classyfarm al fine di effettuare la classificazione delle aziende zootecniche in base alla valutazione del rischio, anche per pianificare i controlli in merito ai piani nazionali sul benessere animale e sulla farmaco-sorveglianza per l’anno 2020.
Il Ministero fornisce in particolare indicazioni su come procedere alla classificazione in base al rischio e alla quantificazione delle aziende che debbono essere controllate durante l’anno 2020, considerando il 90% estrapolato da tale valutazione e un 10% attuando una campionatura casuale. Quest’anno, quindi, viene per la prima volta applicato il sistema di valutazione del rischio utilizzando Classyfarm per la determinazione delle aziende da controllare. Il sistema di valutazione dovrebbe favorire le aziende più virtuose che verranno escluse dai controlli a meno che non siano selezionate nel 10% del campione random.
Nel metodo di individuazione delle aziende da sottoporre a controllo è considerata anche la percentuale di quelle che dovranno essere sottoposte a controllo per la condizionalità rispetto alle richieste presentate per accedere ai premi Pac.
La nota ministeriale, inoltre, riporta la nuova check-list che verrà utilizzata per la valutazione del benessere negli allevamenti bovini e bufalini e la generica check-list per la farmaco-sorveglianza.
A differenza della precedente versione, la nuova check list sul benessere animale, elaborata con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia, centro di referenza sul benessere animale, prevede indicazioni in merito alla valutazione delle conformità e non conformità che fino ad ora rimanevano maggiormente a discrezione del parere soggettivo del veterinario controllore; per esempio viene indicato il numero esatto di addetti che devono lavorare nella struttura rispetto al numero di animali, quando la norma non tende a riportare tale specifica, ma indica semplicemente una generica adeguatezza del loro numero.
Le novità si possono ritenere in parte positive, perché rendono più uniforme sul territorio nazionale e maggiormente oggettiva la valutazione; tuttavia si dovrà considerare attentamente che le stesse non risultino eccessivamente restrittive rispetto alla realtà produttiva, con il rischio di sanzioni ed eventualmente ripercussioni sui premi comunitari.