In breve del 17 Aprile 2014

17/04/2014

Lo sconto Ici è retroattivo
La domanda di variazione produce effetti fiscali dal 5° anno antecedente alla richiesta soggetti che hanno presentato le domande per la riclassificazione dei fabbricati rurali, con attribuzione delle categorie catastali A/6 per le costruzioni abitative e D/10 per quelle strumentali, come stabilito dal comma 2-bis dell'articolo 7 del Dl 702011 (convertito dalla legge 1062011), possono usufruire con effetto retroattivo dal primo gennaio 2006 delle relative agevolazioni fiscali e in particolare dell'esclusione dal pagamento dell'Ici. Lo ha riconosciuto  la sesta sezione civile (sotto-sezione tributaria) della Corte di cassazione con ordinanza n 422 depositata il 10 gennaio 2014.


Novità per la mediazione tributaria
L’Agenzia delle Entrate informa che ci sono novità per quanto riguarda la mediazione tributaria, l’istituto che consente di chiudere le liti fiscali di importo fino a 20mila euro con la riduzione al 40% delle sanzioni. Per gli atti notificati dal 2 marzo scorso, il ricorso presentato direttamente in Commissione tributaria provinciale, senza passare prima dalla mediazione, sarà improcedibile e non più inammissibile. Le novità, introdotte dalla Legge 147/2013, sono contenute nella circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente dovrà, quindi, attendere il compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia prima di costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni. Per tutta la durata del procedimento di mediazione, l’Agenzia sospenderà la riscossione delle somme; la sospensione non è prevista, invece, nei casi di improcedibilità della domanda. Alle domande di mediazione, inoltre, si applicheranno le normali disposizioni sui termini processuali, comprese quelle sulla sospensione feriale.