Extracomunitari stagionali: decreto flussi 2011

13/04/2011

I Ministeri dell’Interno e del Lavoro, con circolare congiunta del 25/02/2011, hanno fornito allo sportello Unico presso le Prefetture indicazioni operative in merito all’applicazione del D.P.C.M. sui flussi di lavoratori extracomunitari stagionali autorizzati ad entrare in Italia nel 2011; la circolare conferma che anche quest’anno, nelle more della pubblicazione del DPCM, le Associazioni di categoria possono pre-caricare le istanze telematiche di nulla osta al lavoro. Ed infatti sin dal 28 febbraio 2011 è attivo sul sito internet del Ministero dell’Interno l’apposito portale per le istanze di nulla osta stagionale. La circolare ministeriale fornisce alcune importanti anticipazioni riguardo alle tempistiche ed alle modalità di presentazione delle domande telematiche.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione e presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro, i Ministeri competenti hanno confermato quelle già in uso per gli anni scorsi, ovvero:•

 


  • le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica o direttamente dal datore di lavoro o tramite le associazioni di categoria
  • le associazioni di categoria datoriali presentano le domande attraverso l’apposito portale diverso e distinto da quello che invece viene utilizzato dai singoli datori di lavoro

 

Per quanto riguarda i contenuti del decreto, si conferma che è stato fissato in 60.000 unità il numero di lavoratori extracomunitari stagionali che potranno essere ammessi nel nostro territorio nell’anno 2011, riducendo di 20.000 unità la quota programmata per l’anno precedente.
Le richieste potranno riguardare lavoratori provenienti dai seguenti Paesi: Serbia, Montenegro, Bosnia Heregovina, Repubblica Ex Iugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger, Nigeria, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, Egitto.
Si segnala che la principale novità riguarda l’attivazione del nulla osta al lavoro pluriennale per cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi precedentemente indicati che siano entrati in Italia per motivi di lavoro stagionale per almeno due anni  consecutivi.
Si tratta di una particolare forma di autorizzazione al lavoro con validità triennale, che può essere richiesta, come detto, esclusivamente a soggetti già ammessi in Italia per almeno due anni consecutivi.
A tali lavoratori, su espressa richiesta del datore di lavoro, verrà rilasciato un nulla osta con durata pari a quella usufruita nei due precedenti rapporti di lavoro  (ad es. dal 1° aprile al 31 dicembre di ogni anno). A tal fine le amministrazioni competenti verificheranno che nei due anni precedenti sia effettivamente stato attivato il rapporto di lavoro per il periodo richiesto e  che siano stati rilasciati i relativi permessi di soggiorno.
Una volta rilasciato il nulla osta pluriennale, per il primo anno di validità l’ingresso, l’assunzione e la richiesta del permesso di soggiorno del lavoratore stagionale avverranno secondo le modalità ordinarie.
Nel secondo e nel terzo anno di validità del permesso pluriennale, invece, per l’ingresso del lavoratore nel nostro Paese non si dovrà più attendere l’emanazione del decreto flussi annuale e l’assegnazione della quota. Sarà sufficiente, infatti, la mera conferma da parte del datore di lavoro (attraverso un’apposita comunicazione telematica che sarà operativa nel 2012) della volontà di rinnovare l’assunzione del lavoratore anche per quell’anno, giacché la quota risulta già assegnata sulla base del decreto flussi per lavoro stagionale del primo anno di validità del nulla osta pluriennale.
Una volta confermata la volontà del datore di lavoro di avvalersi del nulla osta al lavoro pluriennale, il lavoratore stagionale autorizzato potrà quindi fare ingresso in Italia attraverso il visto rilasciato dal Consolato Italiano nel suo Paese di provenienza e, dopo aver sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, potrà richiedere  il permesso di soggiorno stagionale.
Il nulla osta al lavoro pluriennale per lavoro stagionale, come detto, potrà essere richiesto per la prima volta in occasione del decreto flussi in commento. Esso sarà valido, con riferimento al periodo indicato dal datore di lavoro,
per l’anno in corso e per i due anni successivi (ma il lavoratore dovrà comunque richiedere, sia nel secondo che nel terzo anno, il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno stagionale).