Estensione dell’indennizzo INAIL al danno biologico

15/04/2011

Con il Decreto 21 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 185/2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha  determinato la misura dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per gli anni 2006-2007-2008 finalizzata a coprire gli oneri finanziari conseguenti all’estensione dell’indennizzo INAIL al danno biologico ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 38/2000; infatti, il citato
Decreto Legislativo, nell’estendere la tutela assicurativa anche al danno biologico, ha precisato che i relativi oneri debbono essere
coperti mediante addizionali sulla contribuzione antinfortunistica, da determinarsi con decreto del Ministero del lavoro su proposta
del Consiglio di amministrazione dell’INAIL.
Il citato Decreto Ministeriale individua l’addizionale INAIL — che riguarda sia i datori di lavoro che i lavoratori autonomi — nelle seguenti misure:
• 3,43 per cento dei contributi assicurativi per l’anno 2006,
• 3,03 per cento dei contributi assicurativi per l’anno 2007,
• 2,42 per cento dei contributi assicurativi per l’anno 2008.
Naturalmente le predette percentuali non vanno calcolate sulla retribuzione imponibile, bensì — come testualmente precisato nel decreto — sul contributi assicurativi agricoli.
La misura dell’addizionale INAIL per gli anni 2000-2005 era già stata individuata con precedenti decreti ministeriali.
Ritorneremo sull’argomento non appena l’Inps avrà fornito le istruzioni operative del caso per il recupero dell’addizionale.