Certificazione di malattia e visite mediche di controllo

01/06/2012

Certificazione di malattia e visite mediche di controllo
COME OTTENERE IL CERTIFICATO DI MALATTIA Per ottenere il certificato di malattia occorre rivolgersi:• al medico curante nei giorni feriali • alla guardia medica nei giorni festivi e prefestivi • alle strutture ospedaliere per le giornate di ricovero e per quelle in cui è stata eseguita la prestazione di pronto soccorso.Per le giornate successive è necessario rivolgersi al medico curante a meno che l’eventuale certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera contenga una prognosi di incapacità lavorativa IL CERTIFICATO DI MALATTIA TELEMATICOIn tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria. Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dall’Inps, al datore di lavoro pubblico o rivato.Il lavoratore ha comunque l’obbligo di verificare i dati relativi al proprio domicilio, comunicando eventualmente l’indirizzo di reperibilità, se diverso, per le eventuali visite di controllo.L’invio telematico del certificato soddisfanl’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia, ovvero di trasmetterla tramite posta raccomandata, al proprio datore di lavoro nel termine dei due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia. I L   C E R T I F I C ATO DI  MA L AT T I A   C ARTACEOAi medici non è più consentito l’utilizzo e il rilascio della certificazione cartacea per certificare la malattia dei lavoratori dipendenti: fanno eccezione i casi in cui la rete internet sia indisponibile ed il medico non possa utilizzare il servizio di call center per necessità di privilegiare l’assolvimento degli obblighi assistenziali. Il lavoratore, quando è in possesso di certificazione cartacea, compresa quella rilasciata dalle Strutture pubbliche (ASL ,Ospedali, ecc…) deve trasmettere entro due giorni lavorativi dal rilascio:• il certificato medico all’Inps, se appartiene alle categorie per le quali l’Istituto è tenuto ad erogare l’indennità di malattia;• l’attestazione al proprio datore di lavoro, pubblico o privato.Per quanto riguarda l’Inps, la certificazione può essere consegnata direttamente agli sportelli oppure spedita con raccomandata. Per i certificati spediti o consegnati oltre il limite dei due giorni lavorativi successivi al rilascio si perde il diritto al rimborso per i giorni di ritardo.REPERIBILITÀIl lavoratore, durante la malattia, è tenuto a rispettare le seguenti fasce di reperibilità per sottoporsi alle eventuali visite mediche di controllo richieste dal datore di lavoro o disposte dall’Inps: • tutti i giorni, compresi i festivi• dalle ore 10 alle ore 12• dalle ore 17 alle ore 19 Il lavoratore pubblico è sottoposto ad un diverso regime orario di reperibilità: • tutti i giorni, compresi i festivi• dalle ore 9 alle ore 13• dalle ore 15 alle ore 18 L’obbligo di osservanza delle fasce di reperibilità è generale ed inderogabile.L A   V I S I TA   M E DI C A   D I   C O N -TROLLOLa visita medica di controllo può essere richiesta dal datore di lavoro, o disposta direttamente dall’Inps: competenti all’effettuazione dei controlli sono i soli medici di lista dell’Inps e delle ASL. Una stessa malattia può essere controllata più volte, nel corso della prognosi;tuttavia non può avere luogo più di un controllo nell’arco della stessa giornata.La visita si conclude con la conferma della prognosi riportata nel certificato di malattia, oppure con la sua riduzione, oppure con il giudizio di riacquisto della capacità lavorativa: in questo ultimo caso, il lavoratore è giudicato abile a riprendere il lavoro dal giorno indicato dal medico fiscale. Il lavoratore ha il diritto di contestare l’esito della visita di controllo, manifestando immediatamente al medico la sua volontà, e recandosi a visita ambulatoriale presso l’Inps nel primo giorno utile successivo. Non è possibile recarsi dal proprio medico di base, dopo una visita di controllo chiusa con giudizio di idoneità al lavoro, per ottenere un certificato di continuazione; in questi casi i giorni di assenza successivi alla visita di controllo sono da considerare non indennizzati.ASSENZA A VISITA MEDICA DI CONTROLLOSe il lavoratore non è presente al proprio domicilio in caso di visita medica di controllo domiciliare, è tenuto a presentarsi presso la ASL o l’Inps (secondo le indicazioni riportate nell’avviso lasciato dal medico che ha effettuato la visita domiciliare), per l’effettuazione della visita medica ambulatoriale che accerti l’effettiva incapacità lavorativa. Qualora il lavoratore risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita medica di controllo, sia essa visita domiciliare o ambulatoriale, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico. Sole ipotesi di giustificazione della mancata presenza del lavoratore al controllo sono:• cause di forza maggiore che determinino l’assoluta inevitabilità dell’assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità;• situazione che abbia reso imprescindibile ed indifferibile la presenza personale dell’assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per se o per i component i  de l  nuc l eo  f ami l i a r e   ( a   condizione che l’allontanamento non pregiudichi il normale decorso della  malattia). • concomitanza di una visita medica generica e/o specialistica. SANZIONI PER L’ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO • prima assenza: perdita totale dell’indennità per i primi 10 giorni; • seconda assenza: perdita del 50% dell’indennità per l’ulteriore periodo;• terza assenza: perdita totale dell’indennità dalla data dell’ultima visita.Il lavoratore assente alla visita domiciliare di controllo è tenuto a presentarsi alla visita ambulatoriale  presso la struttura(Inps o ASL) indicata sull’invito lasciato dal medico fiscale, nel giorno e nell’ora stabiliti, a meno che in quel giorno non sia avvenuta la ripresa dell’attività lavorativa: anche se in sede di visita ambulatoriale viene confermato lo stato di malattia del lavoratore, sarà comunque applicata la prevista sanzione per l’assenza domiciliare non giustificata.