Registro dei trattamenti

06/06/2012

Lo scorso 26 maggio 2012 è entrata in vigore una nuova normativa che modifica molti aspetti legati alla registrazione, produzione e vendita dei prodotti fitosanitari.
Tralasciano gli aspetti più prettamente legati alle fasi di a monte dell’utilizzazione, ci si sofferma brevemente su quelle a carico delle imprese agricole, che sono coinvolte in relazione alle modifiche apportate al registro dei trattamenti.
Si ricorda che per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti (anche quelli eventualmente
effettuati sulle derrate immagazzinate e sulle aree extra agricole) effettuati durante l’intera stagione agraria con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, a prescindere dalla loro classe tossicologica, entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.
Il registro dei trattamenti riporta: i dati anagrafici relativi all’azienda, la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari e la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento.
Dunque, rispetto a quanto in passato previsto, sono stati eliminati i dati relativi alle date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta.
Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Insieme con il registro dei trattamenti,
il titolare dell’azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, anche le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto dei prodotti classificati molto tossici, tossici e nocivi.
Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall’utilizzatore dei prodotti fitosanitari quando diverso dal titolare dell’azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell’anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, anche dei centri di
assistenza agricola, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda e nemmeno con l’acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.
Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell’azienda sulla base del modulo che ciascun contoterzista deve rilasciare all’azienda per ogni singolo trattamento. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.
Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.
Si segnala inoltre che le procedure di autorizzazione sui prodotti in agricoltura biologica e biodinamica passano dal Ministero della Salute al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Attraverso una commissione tecnica che vede la partecipazione anche del Ministero della Salute e dell’Ambiente.
La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione saranno stabilite con apposito decreto ministeriale.