Manovra finanziaria 2011/2012 – D. L. n. 78/2010

24/06/2010

Con la pubblicazione sulla G. U. del decreto legge n. 78/2010 sono entrate in vigore le norme della manovra finanziaria contenente misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Si riepilogano, di seguito, le nuove disposizioni con riferimento alle disposizioni di carattere fiscale di maggiore interesse, di cui
al titolo II del provvedimento (art. 14, c. 33 e art. 18 e seguenti).

Natura extra tributaria della TIA ((Tariffa integrata ambientale ex TARSU)) Art. 14, cc. 33
Con norma di interpretazione autentica, è stabilita la natura non tributaria della TIA con l’effetto di rendere applicabile l’IVA sulla relativa tariffa e di devolvere le controversie, sorte successivamente all’entrata in vigore del decreto, alla giurisdizione dell’Autorità
giudiziaria ordinaria.

Partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario Art. 18

È prevista l’istituzione presso i comuni di un consiglio tributario con i compiti di raccordare la collaborazione con le agenzie fiscali.
Al fine dell’individuazione dei fabbricati del territorio comunale non dichiarati al Catasto, i comuni, inoltre, definiscono apposite
iniziative in collaborazione con gli uffici dell’Agenzia del territorio.
In seguito al contributo dei comuni per l’attività di accertamento sarà riconosciuta una somma pari al 33 per cento dei maggiori tributi statali incassati a titolo definitivo. Con apposito decreto del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le forme per l’accesso alle banche dati e per la trasmissione delle copie delle dichiarazioni fiscali dei residenti nei territori dei rispettivi comuni, nonché per la partecipazione all’accertamento fiscale.
Più in particolare, modificando l’art. 44 del DPR n. 600/73 (DPR sull’accertamento), è stabilito quanto segue:
• Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, l’istituzione del consiglio tributario deve avvenire con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge; mentre nei comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, che devono riunirsi in consorzio, entro 180 giorni;
• Viene previsto che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, prima dell’emissione degli avvisi di accertamento sintetico (v. oltre), inviino una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, a cui i comuni possono dare riscontro entro  sessanta giorni dal ricevimento, segnalando ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo;
• Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro trenta giorni sono individuati i tributi su cui calcolare la quota del 33 per cento spettante ai comuni che abbiano contribuito all’accertamento.

Regolarizzazione catastale dei fabbricati Art. 19
I titolari di diritti reali su immobili non dichiarati in Catasto, compresi i fabbricati rurali, già individuati ed oggetto di pubblicazione
sulla G. U. dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, in base all’art. 2, c. 36 del D. L. n. 262 /2006 conv. in legge n. 286/2006, sono tenuti a presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale entro il 31 dicembre 2010. Entro lo stesso termine vanno presentate le dichiarazioni di aggiornamento catastale per gli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano comportato una variazione della consistenza ovvero della destinazione dell’immobile.
Le dichiarazioni che perverranno entro tale data saranno rese disponibili ai comuni per i controlli di conformità urbanistico-edilizia. Nel caso di mancata presentazione degli atti di aggiornamento per gli immobili non dichiarati o che hanno formato oggetto dei predetti interventi edilizi, l’Agenzia del territorio provvederà all’attribuzione di una rendita presunta, per i primi, e agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei comuni, per i secondi. Viene introdotta, a decorrere dal 1° luglio 2010, una rilevante sanzione consistente nella nullità degli atti di trasferimento, costituzione o scioglimento di comunioni di diritti reali su fabbricati urbani già esistenti qualora non contengano, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione da parte degli intestatari della loro conformità allo stato di fatto.
I contratti di locazione o di affitto di beni immobili devono contenere anche i dati catastali dell’ immobile, la cui mancata o errata
indicazione dà luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 69 del TU imposta di registro per la mancata registrazione.
La predetta disposizioni ha effetto a partire dal 1° luglio 2010.

Comunicazione telematiche delle fatture oltre 3.000 euro Art. 21
Al fine di ridurre l’evasione dell’IVA, è stabilito l’obbligo di comunicazione telematica delle fatture con importi imponibili pari o superiori a 3000 euro, le cui modalità saranno definite da un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso di omissione della comunicazione o della inesattezza dei dati richiesti è prevista l’applicazione della sanzione di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 471/97 (sanzione amministrativa da 258 a 2065 euro). La norma mira a permettere al fisco di incrociare i dati tra le controparti e ad avere un controllo più efficace sui fenomeni evasivi (fatture false, ecc.).

Acceraamenti sintetici ((redditometro)) Art. 22
Sono rivisti i criteri per procedere all’accertamento sintetico c. d. redditometro. In particolare, modificando l’art. 38 del DPR n.600/73, è prevista, per i redditi i cui termini di presentazione delle dichiarazioni non risultino scaduti alla data di entrata in vigore del decreto legge, oltre alla determinazione induttiva del reddito in base agli appositi indici di capacità contributiva (beni di lusso, ecc.) anche la possibilità per l’ufficio di procedere all’accertamento sintetico sulla base di spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente nel periodo d’imposta, salva prova contraria che il relativo finanziamento derivi da redditi diversi da quelli posseduti nel periodo oggetto di accertamento o da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o comunque esclusi dalla base imponibile. L’accertamento è possibile sempre che il reddito dichiarato risulti inferiore di oltre un quinto a quello determinato sinteticamente.
Viene poi stabilito l’obbligo per l’ufficio di convocare preventivamente il contribuente per fornire dati e notizie rilevanti al fine dell’accertamento e per avviare il procedimento di accertamento con adesione, di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 218/97. In ordine agli effetti che la norma in esame può comportare per gli imprenditori agricoli, si fa presente che l’Agenzia delle Entrate, Direzione
accertamento, su richiesta dello scrivente ufficio ha confermato, per le vie brevi, la validità del principio affermato nella circolare
n. 49 del 09/08/2007, per il quale nei confronti delle persone fisiche titolari di redditi agrari e dominicali gli uffici dell’Agenzia
avranno cura di verificare i dati relativi all’IVA, al fine di ricavare un’attendibile misura dei redditi disponibili. Va da
sé, che in sede di contradditorio con gli uffici sarà sempre possibile far valere ogni elemento utile a documentare la stima delle
entrate effettive (come i contributi PAC), al fine di giustificare lo scarto tra i redditi disponibili e quelli catastali.

Misure antievasione Art. 23, 24 e 25
Ai fini della selezione delle imprese da sottoporre ai controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza è
disposta un’apposita priorità per quelle che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio (c.d. imprese apri e chiudi) e per le
imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d’imposta. È, inoltre, introdotto l’obbligo per le banche
e le Poste, a decorrere dal 1° luglio 2010, di effettuare una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto, all’atto dell’accredito alle
imprese destinatarie dei bonifici effettuati dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o spese per cui spetta la detrazione
d’imposta (es. detrazione del 36 per cento delle spese per la ristrutturazione degli immobili).
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate le tipologie di pagamenti e le modalità per l’esecuzione degli adempimenti.

Operazioni intracomunitarie Art. 27
La norma, con l’obiettivo di contrastare le frodi intracomunitarie dispone l’obbligo, all’atto della presentazione dei modelli di inizio attività per l’attribuzione della partita IVA (Modello AA 7/9), di specificare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie,
che non potranno essere eseguite prima di trenta giorni, a condizione che non pervenga un provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda le partite IVA già attribuite in data antecedente all’entrata in vigore delle nuove norme, viene rinviata ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei criteri e delle modalità per la loro esposizione nel sistema
comunitario del VIES.

Riscossione contestuale al’accertamento
A valere dal periodo d’imposta 2007, in deroga alle disposizioni sull’ iscrizione a ruolo delle imposte, gli atti di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, notificati dal 1° luglio 2011, divengono esecutivi con l’effetto, decorsi trenta giorni dal termine
ultimo del pagamento, dell’affidamento della riscossione delle somme richieste agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento.
Contestualmente, sono inasprite le sanzioni penali riguardanti i reati per sottrazione fraudolenta del patrimonio al pagamento delle imposte.

Compensazioni in presenza di debiti iscritti a ruolo Art. 31
Dal 2011, la compensazione di crediti per imposte, a norma dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/97 (Mod. F24), non è ammessa fino a concorrenza dei debiti per imposte erariali iscritte a ruolo, superiori a 1.500 euro, per cui è scaduto il termine di pagamento. In  caso di inosservanza del divieto, si applica la sanzione pari al 50 per cento delle somme indebitamente compensate. Viene, tuttavia concessa la possibilità di operare la compensazione tra imposte erariali a credito e i debiti per importi iscritti a ruolo, le cui modalità saranno definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in commento.

Disposizioni varie Art. 38
Al fine di assicurare una rapida riscossione delle somme dovute in pendenza di giudizio, è stabilito, al comma 9, il termine massimo di 150 giorni per la validità della sospensione cautelare concessa dal giudice tributario. In sede di emanazione del provvedimento di sospensione andrà fissata anche la data dell’udienza di trattazione entro i successivi 30 giorni, mentre la causa va, comunque, decisa entro i  successivi 120 giorni.

Proroga degli acconti ai fini Irpef Art. 55
A valere per i periodi d’imposta 2011 e 2012, con D.P.C.M. è previsto il differimento dei termini per il versamento degli acconti Irpef riferiti ai predetti periodi. La proroga riguarderà anche i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale mediante la presentazione del Mod. 730.